Codice del consumo

Art. 107 cod. cons. — Vigilanza del mercato

((Ai fini del presente titolo, le autorita' di vigilanza del mercato assicurano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1.)) ((Le autorita' di vigilanza del mercato svolgono i controlli previsti dal regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, nonche' tramite la collaborazione con le autorita' incaricate del controllo e gli altri enti ai quali e' demandato lo svolgimento delle attivita' di vigilanza.)) ((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno accesso al sistema di allarme rapido «Safety Gate».)) ((Le autorita' di vigilanza del mercato sono tenute a comunicare all'ufficio unico di collegamento, con cadenza annuale, i dati relativi ai controlli effettuati in applicazione del presente titolo.)) ((Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria degli operatori economici di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta e accordi con le categorie di settore.)) ((Le autorita' di vigilanza del mercato, ciascuna per i prodotti di propria competenza, garantiscono ai consumatori la possibilita' di sporgere reclami con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alle attivita' di controllo e vigilanza relativi a prodotti specifici nonche' ai casi in cui i rimedi offerti dai consumatori in caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti, garantendo l'informazione dell'interessato in merito alle eventuali azioni intraprese.)) ((Se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, le autorita' di vigilanza del mercato assicurano adeguato seguito al reclamo e forniscono al reclamante informazioni riguardo le eventuali misure intraprese.)) ((Per i controlli di cui all'articolo 22 del regolamento, le autorita' di vigilanza cooperano con il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.)) ((Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno opera, per gli aspetti di coordinamento, attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' attraverso gli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.)) ((Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, opera anche attraverso i propri uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.))

Testo vigente dal 16 maggio 2026

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Che cosa è cambiato dal 16 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 2015 al 16 maggio 2026. 736 parole tolte, 286 parole aggiunte in 21 capoversi.

tolto: Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche' degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:

tolto: a) per qualsiasi prodotto:

tolto: 1) disporre, anche dopo che un prodotto e' stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

tolto: 2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

tolto: 3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

tolto: b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:

tolto: 1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso puo' presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

tolto: 2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

Mostra gli altri 13 capoversi cambiati

tolto: c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

tolto: 1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischioaggiunto: Ai fini del presente titolo, le autorita' di vigilanza del mercato assicurano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1. Le autorita' di vigilanza del mercato svolgono i controlli previsti dal regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante tolto: la pubblicazione di avvisi specifici;

tolto: d) per qualsiasi prodotto che puo' essere pericoloso:

tolto: 1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;

tolto: 2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti gia' commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica;

tolto: e) per qualsiasi prodotto pericoloso:

tolto: 1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;

tolto: f) per qualsiasi prodotto pericoloso gia' immesso sul mercato rispetto al quale l'azione gia' intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

tolto: 1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

tolto: 2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerita', opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunita' europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravita' del rischio aggiunto: i propri uffici territoriali, nonche' tramite la collaborazione con le autorita' incaricate del controllo e gli altri enti ai quali e' demandato lo svolgimento delle attivita' di vigilanza. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno accesso al sistema di allarme rapido «Safety Gate». Le autorita' di vigilanza del mercato sono tenute a comunicare all'ufficio unico di collegamento, con cadenza annuale, i dati relativi ai controlli effettuati in applicazione del presente titolo. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza aggiunto: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria tolto: dei produttori e dei distributori aggiunto: degli operatori economici di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta tolto: ed aggiunto: e accordi con le categorie di settore. tolto: Per le finalita' di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:

tolto: a) il produttore;

tolto: b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;

tolto: c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora cio' sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso aggiunto: Le autorita' di vigilanza del mercato, ciascuna per i prodotti di propria competenza, garantiscono ai consumatori la possibilita' di sporgere reclami con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alle attivita' di controllo e vigilanza relativi a prodotti specifici nonche' ai casi in cui i rimedi offerti dai consumatori in caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti, garantendo l'informazione dell'interessato in merito alle eventuali azioni intraprese. Se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, le autorita' di vigilanza del mercato assicurano adeguato seguito al reclamo e forniscono al reclamante informazioni riguardo le eventuali misure intraprese. Per i controlli di cui all'articolo 22 del regolamento, le autorita' di vigilanza cooperano con il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159. Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno tolto: si avvale aggiunto: opera, per gli aspetti di coordinamento, tolto: del proprio aggiunto: attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnicaaggiunto: , antincendio ed energetica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' tolto: degli aggiunto: attraverso gli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul … a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti tolto: comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, tolto: si avvale anche dei aggiunto: opera anche attraverso i propri uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Statotolto: . Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art107 · fonte del testo

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