Codice del consumo

Art. 112 cod. cons. — Sanzioni

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'operatore economico che immette sul mercato o mette a disposizione prodotti pericolosi, in violazione dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro. Ove il prodotto presenti un rischio grave ai sensi dell'articolo 3, numero 5), del regolamento, la pena pecuniaria e' aumentata fino alla meta'.)) ((L'operatore economico che non adempie agli obblighi di informazione previsti dall'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento e comunque non coopera con l'autorita' di vigilanza, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, oppure ne ostacola l'attivita' di controllo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.)) ((Salvo che il fatto costituisca reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, gli operatori economici che violano gli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.)) ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020, l'operatore economico e il fornitore di mercato online che non ottemperano ai provvedimenti emanati dall'autorita' di vigilanza del mercato sono puniti con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.)) ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, l'attivita' di accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e' esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorita' di vigilanza del mercato e dalle autorita' di controllo.)) ((Le sanzioni sono irrogate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.))

Testo vigente dal 16 maggio 2026

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Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2005 al 16 maggio 2026. 175 parole tolte, 288 parole aggiunte.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, tolto: il produttore o il distributore aggiunto: l'operatore economico che immette sul mercato tolto: prodotti pericolosi in violazione del divieto aggiunto: o mette a disposizione prodotti pericolosi, in violazione dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo tolto: 107, comma 2, lettera e), aggiunto: 102, comma 1, e' punito con l'arresto da sei mesi tolto: ad aggiunto: a un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a tolto: 50 aggiunto: 100.000 euro. tolto: Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), e' punito con l'ammenda da 10 aggiunto: Ove il prodotto presenti un rischio grave ai sensi dell'articolo 3, numero 5), del regolamento, la pena pecuniaria e' aumentata fino alla meta'. L'operatore economico che non adempie agli obblighi di informazione previsti dall'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento e comunque non coopera con l'autorita' di vigilanza, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, oppure ne ostacola l'attivita' di controllo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a tolto: 25 aggiunto: 40.000 euro. tolto: Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 107, comma 2, lettera a), e' soggetto aggiunto: Salvo che il fatto costituisca reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, gli operatori economici che violano gli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono soggetti alla sanzione amministrativa aggiunto: pecuniaria da 2.500 euro a tolto: 40 aggiunto: 25.000 euro. Salvo che il fatto costituisca tolto: reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi aggiunto: piu' grave reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020, l'operatore economico e il fornitore di mercato online che non ottemperano ai provvedimenti emanati dall'autorita' di vigilanza del mercato sono puniti con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, l'attivita' di accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e' esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorita' di vigilanza del mercato e dalle autorita' di controllo. Le sanzioni sono irrogate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui tolto: al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro aggiunto: alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art112 · fonte del testo

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