Art. 106 cod. cons. — Ufficio unico di collegamento, autorità di vigilanza del mercato e procedure di coordinamento

((Ai fini del presente titolo, e' designato quale ufficio unico di collegamento il Ministero delle imprese e del made in Italy.)) ((L'autorita' di vigilanza del mercato competente per i controlli di cui all'articolo 107 e' individuata tra le autorita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, sulla base dei seguenti criteri:

  • a)destinazione d'uso e luogo prevalente di utilizzo del prodotto;
  • b)caratteristiche intrinseche del prodotto;
  • c)analogia con prodotti rientranti nelle normative di armonizzazione.)) ((I criteri per il coordinamento dei controlli, previsti dall'articolo 107, sono stabiliti in un apposito tavolo tecnico di coordinamento fra le autorita' di vigilanza del mercato, convocato almeno due volte l'anno dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Al tavolo tecnico partecipano anche le autorita' di controllo e le altre amministrazioni di volta in volta competenti per materia. Per la partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.)) ((Al tavolo tecnico di cui al comma 3, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, per l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova, anche nell'ambito del commercio elettronico.)) ((Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica gli esperti designati per la consultazione sugli atti delegati della Commissione europea e partecipa, con propri rappresentanti, alla rete europea per la sicurezza dei consumatori, informando le amministrazioni interessate.)) ((Le autorita' di vigilanza tutelano le informazioni raccolte per le finalita' di cui al presente titolo, conformemente alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.)) ((Ai prodotti di cui al presente titolo, si applicano, inoltre, l'articolo 3, comma 3, e gli articoli 4, 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 6 e 10 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.))

Testo vigente dal 16 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 2015 al 16 maggio 2026. 166 parole tolte, 268 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: I Ministeri dello sviluppo economico, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonche' le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione deiaggiunto: Ai fini del presente titolo, e' designato quale ufficio unico di collegamento il Ministero delle imprese e del made in Italy. L'autorita' di vigilanza del mercato competente per i controlli di cui all'articolo 107tolto: , provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilita' di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettivita', in conformita' alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni aggiunto: e' individuata tra le autorita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, sulla base dei seguenti criteri:

aggiunto: a) destinazione d'uso e luogo prevalente di utilizzo del prodotto;

aggiunto: b) caratteristiche intrinseche del prodotto;

aggiunto: c) analogia con prodotti rientranti nelle normative di armonizzazione. I criteri per il coordinamento dei controlliaggiunto: , previsti dall'articolo 107aggiunto: , sono stabiliti in tolto: una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata aggiunto: un apposito tavolo tecnico di coordinamento fra le autorita' di vigilanza del mercato, convocato almeno due volte l'anno dal tolto: Ministro dello sviluppo economico; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia aggiunto: Ministero delle imprese e del made in Italy. Al tavolo tecnico partecipano anche le autorita' di controllo e le altre amministrazioni di tolto: cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia. tolto: La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero. Alla conferenza aggiunto: Per la partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al tavolo tecnico di cui al comma tolto: 2 aggiunto: 3, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, tolto: secondo modalita' definite dalla conferenza medesima aggiunto: per l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova, anche nell'ambito del commercio elettronico. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica gli esperti designati per la consultazione sugli atti delegati della Commissione europea e partecipa, con propri rappresentanti, alla rete europea per la sicurezza dei consumatori, informando le amministrazioni interessate. Le autorita' di vigilanza tutelano le informazioni raccolte per le finalita' di cui al presente titolo, conformemente alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai prodotti di cui al presente titolo, si applicano, inoltre, l'articolo 3, comma 3, e gli articoli 4, 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 6 e 10 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art106 · fonte del testo

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