Codice del consumo

Art. 102 cod. cons. — Finalità e campo di applicazione

((Il presente titolo intende garantire che gli operatori economici immettano o mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.)) ((Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti dal regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, anche oggetto di vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza. Ciascuna disposizione del presente titolo si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.)) ((Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell'Unione europea, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.)) ((Ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e da qualsiasi altra normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti non si applicano gli articoli 104 e 106, comma 1.)) ((Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988.))

Testo vigente dal 16 maggio 2026

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Che cosa è cambiato dal 16 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2005 al 16 maggio 2026. 91 parole tolte, 110 parole aggiunte.

Il presente titolo intende garantire che tolto: i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano aggiunto: gli operatori economici immettano o mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti tolto: all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni aggiunto: dal regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, anche oggetto di vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza. Ciascuna disposizione del presente titolo si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti tolto: da normativa comunitaria aggiunto: dal diritto dell'Unione europea, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti tolto: ed aggiunto: e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti. Ai prodotti tolto: di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105. Ai prodotti di cui al comma 3 aggiunto: soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e da qualsiasi altra normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti non si applicano gli articoli tolto: da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo aggiunto: 104 e 106, comma 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti tolto: alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 aggiunto: elencati nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art102 · fonte del testo

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