Codice del consumo

Art. 108 cod. cons. — Disposizioni procedurali

Il provvedimento adottato ((dalle Autorita' di vigilanza)) che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorita' competenti cui e' possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumita', prima dell'adozione ((dei provvedimenti di cui al comma 1)), agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2026, N. 78)).

Testo vigente dal 16 maggio 2026

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Che cosa è cambiato dal 16 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2007 al 16 maggio 2026. 62 parole tolte, 21 parole aggiunte.

Il provvedimento adottato tolto: ai sensi dell'articolo 107 aggiunto: dalle Autorita' di vigilanza che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro … immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumita', prima dell'adozione tolto: delle misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, aggiunto: dei provvedimenti di cui al comma 1, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e … quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento. tolto: La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 107, e' stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2026, N. 78.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art108 · fonte del testo

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