Art. 104 cod. cons. — Obblighi e informazione degli operatori economici

((Gli operatori economici si assicurano che il prodotto sia conforme all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 102, comma 1.)) ((Gli operatori economici, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento e alla cooperazione con le autorita' di vigilanza del mercato.)) ((Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo, sia in lingua italiana ben visibile. Gli operatori si assicurano, inoltre, che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana.)) ((Gli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, possono richiedere informazioni sull'attuazione del regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti di cui al presente titolo al punto di contatto per i prodotti, di cui al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy.))

Testo vigente dal 16 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2005 al 16 maggio 2026. 540 parole tolte, 163 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

tolto: a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identita' e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;

tolto: b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonche' l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza. Le misure di ritiro,aggiunto: Gli operatori economici si assicurano che il prodotto sia conforme all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 102, comma 1. Gli operatori economici, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento e alla cooperazione con le autorita' di vigilanza del mercato. Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo, sia in lingua italiana ben visibile. Gli operatori si assicurano, inoltre, che gli eventuali avvisi di richiamo e tolto: di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorita' a norma dell'articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorita' competente. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attivita' per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare e' tenuto:

tolto: a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosita' in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualita' di operatore professionale;

tolto: b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorita' competenti per le azioni di rispettiva competenza;

tolto: c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:

tolto: a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;

tolto: b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;

tolto: d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori. Nei limiti delle rispettive attivita', produttori e distributori collaborano con le Autorita' competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito aggiunto: i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana. Gli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, possono richiedere informazioni sull'attuazione del regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti di cui al presente titolo al punto di contatto per i prodotti, di cui al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art104 · fonte del testo

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