Codice civile

Art. 87 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Non possono contrarre matrimonio tra loro:

  • 1)gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
  • 2)i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
  • 3)lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  • 4)gli affini in linea retta: il divieto sussiste anche nel caso in cui e' stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinita' derivava;
  • 5)gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  • 6)l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  • 7)i figli adottivi della stessa persona;
  • 8)l'adottato e i figli dell'adottante;
  • 9)l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

[2]I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

[3]I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

[4]Il Re o le autorita' a cio' delegate possono accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9 e nei casi indicati dal comma secondo. La dispensa puo' essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art87 · fonte del testo

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