Codice civile

Art. 116 c.c. — Matrimonio dello straniero nel Regno

[1]Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio nonche' un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano. 198

[2]Anche lo straniero e' tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.

[3]Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

198

La Corte Costituzionale, con sentenza 20-25 giugno 2011, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonche' un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano»".

Testo vigente dal 28 luglio 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 245/2011

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 2011

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, Cost., l'art. 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». Tale disposizione, infatti - nello stabilire che lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile, oltre al nulla osta rilasciato dalla competente autorità del proprio Paese, anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano - incide su di un diritto fondamentale quale quello di contrarre matrimonio, derivante dagli artt. 2 e 29 Cost., e rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, tanto più che il d.lgs. n. 286 del 1998 già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti "matrimoni di comodo"; oltre a ciò, tale disposizione è lesiva dell'art. 117, primo comma, Cost., perché la libertà matrimoniale è garantita anche dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Sul diritto costituzionalmente garantito di contrarre matrimonio v., tra le altre, le sentenze n. n. 445 del 2002 e n. 138 del 2010.

    Art. 116 c.c. · Art. 1 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 14/2003

    Questione infondata
    30 gennaio 2003

    La questione, formalmente proposta con riguardo all'intero art. 116 cod. civ., alla luce della motivazione va circoscritta al solo primo comma della norma censurata.

    Art. 116 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 84 c.c. · Art. 85 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è sembrata meritevole di accoglimento la proposta di prevedere che lo straniero possa presentare, invece di una dichiarazione dell'autorità competente del suo paese, un altro atto equipollente da cui risulti che, secondo le leggi da cui dipende, nulla osta al matrimonio. È evidente, infatti, che solo l'autorità competente può rilasciare tale attestazione, e non può consentirsi che l'accertamento delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio sia compiuto in modo diverso. D'altra parte, resterebbe assai incerta e difficoltosa per l'ufficiale dello stato civile l'indagine dell'equipollenza del documento esibito dallo straniero alla dichiarazione della competente autorità. Non è sembrato opportuno seguire l'altro suggerimento, a proposito dello stesso art. 116, e cioè di considerare lo straniero soggetto alle disposizioni della nostra legge anche per il requisito dell'età minima per contrarre matrimonio, secondo i principi del diritto internazionale privato, accolti nelle disposizioni sulla legge in generale, lo stato e la capacità, delle persone sono regolati dalla legge nazionale, e a tale regola non è il caso di derogare per il requisito dell'età, poichè nelle varie legislazioni esso è stabilito in relazione soprattutto allo sviluppo fisico dei cittadini. Occorre in ogni caso tener presente, che l'applicazione della legge nazionale è pur sempre subordinata alla condizione che essa non sia contraria alla morale o all'ordine pubblico. Della nullità del matrimonio

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 95

  • È stata data a questa sezione come intestazione «Della nullità del matrimonio», anzichè «Delle cause di nullità del matrimonio» come faceva il progetto, giacche alcune disposizioni si riferiscono all'esercizio dell'azione di nullità.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 96

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2009 al 28 luglio 2011.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 20-25 giugno 2011, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonche' un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art116 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari