Codice civile

Art. 78 c.c. — Affinità

[1]L'affinita' e' il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

[2]Nella linea e nel grado in cui taluno e' parente d'uno dei coniugi, egli e' affine dell'altro coniuge.

[3]L'affinita' non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio e' dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Era stato formulato il voto che nell'art. 77, il quale stabilisce il limite della parentela fino al sesto grado, anzichè dire «salvo che per alcuni effetti specialmente, determinati si usasse l'espressione salvo che per alcuni effetti non sia determinato un limite diverso», ritenendosi che la formula del progetto fosse equivoca, giacchè sembra che la disposizione limitativa della parentela al sesto grado cada tosto che si stabiliscano certi determinati effetti. Tale preoccupazione non è sembrata fondata. È evidente, infatti, che la limitazione della parentela al sesto grado vien meno solo in relazione agli effetti che siano specialmente determinati dalla legge. D'altra parte la formula proposta avrebbe potuto far dubitare, parlando di «limite diverso», che ci si riferisse a un limite minore, il che è da escludere. Pertanto è rimasto immutato il testo del progetto definitivo. È stato accolto, invece, l'emendamento formale proposto per il terzo comma dell'art. 78 per determinare con maggiore chiarezza che sono salvi gli effetti previsti dalla norma ivi richiamata (art. 87, n. 4). Del matrimonio. DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 84

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art78 · fonte del testo

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