Codice civile

Art. 85 c.c. — Interdizione per infermità di mente

[1]Non puo' contrarre matrimonio l'interdetto per infermita' di mente.

[2]Se l'istanza di interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Pur non contestandosi l'opportunità, ai fini eugenetici, di elevare il limite dell'età Matrimoniale, è stato mantenuto quello vigente, stabilito dalla legge che ha dato esecuzione al Concordato, allo scopo di uniformare la legislazione civile a quella canonica. È stato considerato, d'altra parte, che l'elevazione del limite non avrebbe avuto apprezzabile importanza pratica, sia per il fatto che quasi tutti i matrimoni sono celebrati in forma religiosa, sia ancora perchè a tale più elevato limite di età si sarebbe sempre potuto derogare mediante dispensa. Nell'art. 85 è stata accolta la proposta di far dipendere la sospensione della celebrazione del matrimonio, non dalla semplice proposizione dell'istanza dell'interdizione, ma dalla successiva richiesta del pubblico ministero. Infatti non è da temere che l'inerzia del pubblico ministero possa rendere possibile la celebrazione del matrimonio, perchè egli, oltre che dall'alto senso del dovere, sarà normalmente eccitato dai privati interessati. D'altra parte, attribuendo l'effetto sospensivo dell'istanza di interdizione all'azione del pubblico ministero, si avrà la sicurezza che istanze manifestamente infondate, proposte al solo scopo di far sospendere il matrimonio, non potranno raggiungere un pratico risultato, che sarebbe gravemente pregiudizievole agli interessi degli sposi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 88

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art85 · fonte del testo

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