Codice civile

Art. 759 c.c. — Evizione subita da un coerede

[1]Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione.

[2]Se uno dei coeredi e' insolvente, la parte per cui e' obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le altre disposizioni di questo capo riproducono, con lievi miglioramenti di carattere formale, le corrispondenti norme del progetto definitivo. DEGLI EFFETTI DELLA DIVISIONE E DELLA GARANZIA DELLE QUOTE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 366

  • La materia trattata in questo capo (artt. 757-760) non ha dato luogo a osservazioni sostanziali. Solo per quanto concerne la disciplina dell'evizione subita da un coerede, si sarebbe voluto eliminare il dubbio se l'indennità debba riferirsi al valore della quota al momento dell'assegnazione o all'epoca dell'evizione, e si è proposto di stabilire espressamente che l'immobile evitto è valutato al momento della divisione. Ho però considerato che la norma proposta è in contrasto col principio stabilito in materia di compravendita, dove l'immobile evitto è valutato secondo il valore al tempo dell'evizione, e che, d'altra parte, quest'ultimo criterio può sembrare più giusto, perchè consente di valutare esattamente la perdita effettiva che subisce il coerede evitto. Tuttavia le due soluzioni, tanto quella che fa riferimento al momento della divisione, quanto l'altra che ha riguardo al tempo dell'evizione, possono portare a conseguenze inique per gli altri coeredi tenuti alla garanzia, secondo che i beni costituenti le quote dei garanti abbiano subito o meno oscillazioni di valore proporzionate a quelle che ha subite l'immobile evitto. Per ristabilire, nei limiti del possibile, l'equilibrio tra i coeredi, ho disposto nell'art. 759 che il valore dell'immobile deve essere calcolato al momento dell'evizione e che ciascun coerede è obbligato a tenere indenne il coerede che ha subito l'evizione, non già in proporzione della sua quota ereditaria, come stabiliva l'art. 298 del progetto, ma in proporzione del valore dei beni costituenti la sua quota, calcolato al momento dell'evizione. Per evitare poi che influiscano sulla determinazione del valore dei beni i miglioramenti fatti o i deterioramenti cagionati dai coeredi, ho dichiarato espressamente che si deve tener conto dello stato in cui si trovano i beni al tempo della divisione. Questo criterio evita, a mio avviso, nella maggior parte dei casi, le sperequazioni derivanti dall'oscillazione nel valore dei beni, dal momento della divisione a quello dell'evizione. DELL'ANNULLAMENTO E DELLA RESCISSIONE IN MATERIA DI DIVISIONE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 367

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art759 · fonte del testo

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