Codice civile

Art. 617 c.c. — Testamento dei militari e assimilati

[1]Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato puo' essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

[2]Il testamento deve essere al piu' presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Conformemente a com'è stato suggerito, ho modificato l'art. 617, concernente il testamento dei militari, in modo da autorizzare a questa speciale forma di testamento i militari appartenenti a corpi o servizi comunque impegnati in guerra, a prescindere da un formale provvedimento di mobilitazione. Ma non ho creduto di seguire l'altra proposta concernente il medesimo articolo, con essa si sarebbe voluto sostituire all'espressione «acquartierati o di presidio fuori del Regno, l'altra «in servizio fuori del». Questa sostituzione porterebbe a consentire il testamento speciale anche nel caso di servizio isolato all'estero, mentre la norma logicamente vuole considerare l'ipotesi del militare, che, essendo acquartierato o di presidio, trovasi in condizioni di non potersi valere delle forme ordinarie di testamento. Ho poi nell'ultima parte dell'articolo, modificando il testo precedente, stabilito che il testamento dev'essere trasmesso dal quartiere generale non al Ministero della guerra, ma a quello competente, secondo, s'intende, la forza armata alla quale il militare appartiene o presso la quale la persona al seguito presta servizio. Tale disposizione mi è sembrata più conforme all'organizzazione amministrativa delle forze armate. Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 300

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art617 · fonte del testo

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