Codice civile

Art. 594 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2013 al 7 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →

[1]Assegno ai ((figli)) non riconoscibili.

[2]Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai ((figli)) di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno. 40

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 maggio 1975, n. 151

40

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2013 al 7 febbraio 2014

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Richiamate nel testo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho introdotto alcune modificazioni nel testo dell'art. 136 del progetto definitivo per chiarirne il significato e la portata (art. 594). In effetti il diritto a conseguire l'assegno vitalizio da parte dei figli non riconoscibili o non riconosciuti, funzionando come limite alla libertà di disporre per, testamento, ha una certa analogia coi diritti che la legge riserva a favore dei legittimari. Ma, per evitare che si possa pensare a un'applicazione delle regole concernenti la riserva (riunione fittizia, riduzione delle donazioni e così via), ho precisato che l'assegno vitalizio costituisce un onere solo per coloro che conseguono la disponibile in base al testamento. I figli naturali non possono perciò nè pretendere di calcolare la disponibile sul reticium e sul donatum, nè tanto meno chiedere la riduzione delle donazioni fatte dal de cuius sulla disponibile.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 290

  • L'art. 137 del progetto definitivo, sull'incapacità del coniuge del binubo, stabiliva che, per determinare la porzione del coniuge, dovessero calcolarsi le donazioni eventualmente da lui ricevute. Questa norma, che nel progetto era principalmente giustificata dall'introduzione del principio dell'ammissibilità delle donazioni tra coniugi, trova ancora oggi una giustificazione nel fatto che il coniuge può ricevere donazioni prima del matrimonio, rispetto alle quali, come la dottrina aveva già riconosciuto per il codice del 1865, deve operare l'incapacità parziale del coniuge del binubo. Per queste ragioni, pur essendo tornato al tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi, ho lasciato immutata la norma, la quale si applica, come è ovvio, anche al caso in cui il coniuge, per rinunzia o per altra causa, non viene alla successione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 291

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Assegno ai figli non riconoscibili.

Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli tolto: naturali di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art594 · fonte del testo

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