Codice civile

Art. 594 c.c.

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I figli naturali non riconoscibili e quelli non riconosciuti, quando ricorrono le ipotesi prevedute dall'articolo 279, e il testatore non ha disposto in loro favore, hanno diritto a conseguire, nei confronti degli eredi o dei legatari a cui e' attribuita per testamento la porzione disponibile, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art. 580. Se il testatore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho introdotto alcune modificazioni nel testo dell'art. 136 del progetto definitivo per chiarirne il significato e la portata (art. 594). In effetti il diritto a conseguire l'assegno vitalizio da parte dei figli non riconoscibili o non riconosciuti, funzionando come limite alla libertà di disporre per, testamento, ha una certa analogia coi diritti che la legge riserva a favore dei legittimari. Ma, per evitare che si possa pensare a un'applicazione delle regole concernenti la riserva (riunione fittizia, riduzione delle donazioni e così via), ho precisato che l'assegno vitalizio costituisce un onere solo per coloro che conseguono la disponibile in base al testamento. I figli naturali non possono perciò nè pretendere di calcolare la disponibile sul reticium e sul donatum, nè tanto meno chiedere la riduzione delle donazioni fatte dal de cuius sulla disponibile.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 290

  • L'art. 137 del progetto definitivo, sull'incapacità del coniuge del binubo, stabiliva che, per determinare la porzione del coniuge, dovessero calcolarsi le donazioni eventualmente da lui ricevute. Questa norma, che nel progetto era principalmente giustificata dall'introduzione del principio dell'ammissibilità delle donazioni tra coniugi, trova ancora oggi una giustificazione nel fatto che il coniuge può ricevere donazioni prima del matrimonio, rispetto alle quali, come la dottrina aveva già riconosciuto per il codice del 1865, deve operare l'incapacità parziale del coniuge del binubo. Per queste ragioni, pur essendo tornato al tradizionale divieto delle donazioni tra coniugi, ho lasciato immutata la norma, la quale si applica, come è ovvio, anche al caso in cui il coniuge, per rinunzia o per altra causa, non viene alla successione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 291

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art594 · fonte del testo

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