Corte costituzionale

Sentenza n. 76/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1977 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 586

del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1973

dal tribunale di Catanzaro, nel procedimento civile vertente tra

l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Caruso Carolina, iscritta

al n. 415 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.

Visto l'atto di costituzione di Caruso Carolina, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice

relatore Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Francesco Lombardi Comite per Caruso Carolina, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il 13 dicembre 1919 moriva, in Roggiano Gravina, Caruso Maria

Rosaria lasciando come eredi due figlie naturali: Carolina e Filomena.

Il 20 novembre 1950 decedeva (sempre in Roggiano Gravina) la Caruso

Filomena e la sorella naturale di essa, Carolina, entrava in possesso

dei beni relitti della defunta, pagando anche la relativa tassa di

successione. Con citazione notificata l'8 settembre 1970

l'Amministrazione finanziaria dello Stato conveniva in giudizio davanti

al Tribunale di Catanzaro Carolina Caruso per sentir dichiarare che non

sussisteva tra Filomena e Carolina (sorelle naturali) alcun diritto di

successione per cui l'eredità della Filomena doveva considerarsi

acquisita dallo Stato ex art. 586 del codice civile.

Resisteva la convenuta e nella comparsa conclusionale eccepiva, tra

l'altro, la illegittimità costituzionale dell'art. 258 c.c. in

relazione agli artt. 29 e 30 della Costituzione.

L'Avvocatura dello Stato concludeva, invece, che tra fratelli

naturali, mancando qualsiasi vincolo di parentela, non poteva esistere

alcun diritto di successione.

Essendo stata rimessa la causa sul ruolo, nella successiva comparsa

conclusionale la convenuta sollevava questione di legittimità

costituzionale sia dell'art. 258 che dell'art. 570 c.c. per violazione

degli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Infatti, poiché nel nostro ordinamento al figlio legittimo è dato

di succedere al proprio fratello o sorella, analogo diritto (secondo la

convenuta) doveva essere riconosciuto al figlio naturale nel caso in

cui non esista una famiglia legittima.

Il Tribunale accoglieva questa eccezione, osservando che la Corte

costituzionale ha interpretato la Costituzione nel senso che al figlio

naturale è riconosciuta ogni tutela giuridica quando non urti (come

nella specie) con gli interessi della famiglia legittima.

L'interpretazione restrittiva dell'art. 570 sarebbe pertanto in

contrasto con l'art. 30 della Costituzione anche in relazione all'art.

3.

La stessa ordinanza, anche se erroneamente ne attribuisce la

proposizione di illegittimità costituzionale alla parte, indicava, con

scarna motivazione, l'art. 586 c.c. come rilevante per la soluzione

della causa e sembra sottoporlo al giudizio della Corte costituzionale.

La ordinanza veniva regolarmente notificata e comunicata. Si

costituivano in giudizio sia l'Avvocatura dello Stato per il Presidente

del Consiglio, sia la Caruso.

L'Avvocatura sostiene, nella sua memoria, che "nel nostro

ordinamento la omessa previsione di alcun diritto successorio viene

fatta derivare dal principio per cui la filiazione naturale non produce

effetti giuridici oltre il primo grado, non crea rapporti familiari,

né di parentela plurilaterale, ma soltanto un vincolo unilaterale nei

confronti del genitore: lo stesso principio... pel quale l'art. 433

prevede l'obbligo alimentare tra fratelli legittimi o legittimati...

non anche tra fratelli naturali".

La Caruso ha ripreso testualmente le tesi sostenute dinanzi al

Tribunale. Considerato in diritto :

1. - Nella ordinanza del tribunale di Catanzaro si fa questione di

legittimità costituzionale degli artt. 586 e 570 del codice civile in

relazione agli artt. 3 e 30 della Costituzione in quanto stabilendo il

586 che in mancanza di altri successibili (fra i quali, dalle

disposizioni di legge che regolano le successioni legittime, non è

compreso il fratello naturale del de cuius) l'eredità è devoluta allo

Stato, recherebbe grave ed irrazionale sfavorevole trattamento, in

contrasto con le citate norme costituzionali, al fratello naturale che

si vedrebbe privato della eredità da devolversi a vantaggio dello

Stato.

2. - Nella ordinanza, in verità, manca una vera e propria

motivazione circa la illegittimità costituzionale dell'art. 586 c.c.:

che anzi erroneamente la si indica come mossa dalla parte mentre la

parte ha fatto riferimento, in una prima comparsa, solo all'art. 258 e

successivamente al 258 e al 570 c.c. La ordinanza in oggetto, qualora

dovesse intendersi come sollevata d'ufficio la eccezione di

incostituzionalità dell'art. 586 c.c., si limita a dire che la sua

considerazione assume rilievo ai fini della soluzione della

controversia poiché, non prevedendo l'ordinamento giuridico vigente

alcun diritto successorio fra parenti naturali, ad eccezione di quelli

in linea retta, tale diritto nega anche quando, in mancanza di

successibili legittimi, l'eredità dovrebbe essere devoluta allo Stato.

3. - La questione tuttavia non è fondata così come risulterà

dopo aver esaminato meglio la eccezione di illegittimità

costituzionale dell'art. 570 c.c. sempre in riferimento agli articoli

3 e 30 della Costituzione.

L'art. 570 riguarda la successione dei fratelli e delle sorelle del

de cuius, ma la parentela collaterale da cui la norma fa discendere il

diritto alla successione, fra le persone summenzionate, deve essere

legittima e non naturale. Come la famiglia legittima è quella

costituitasi col matrimonio e composta dal coniuge e dai figli

legittimi e dà vita a rapporti collaterali, la parentela naturale,

risultante dal solo vincolo di sangue, acquista valore giuridico se

riconosciuta o dichiarata ed opera in modo ristretto in quanto il

vincolo che si crea lega soltanto fra di loro figlio naturale e

genitore naturale e non ha valore estensivo.

4. - La stessa legge di riforma del diritto di famiglia (19 maggio

1975, n. 151), pur avendo dato larghissimo spazio alla riconoscibilità

e dichiarabilità della filiazione anche adulterina e concesso parità

di trattamento dei figli naturali e di quelli legittimi non solo sul

piano personale ma anche patrimoniale e successorio, non ha tuttavia

esteso la parentela naturale al di là del rapporto che unisce

vicendevolmente ascendenti e discendenti. Così del resto come ha fatto

questa Corte nelle sentenze n. 79/1969 e 50/1973, citate nella

ordinanza di rimessione.

E poiché quando l'art. 30 della Costituzione afferma che la "legge

assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e

sociale" si riferisce sempre ed unicamente ai rapporti fra genitori e

figli e non a quelli dei figli tra di loro e non sussistono, ragioni

costituzionalmente valide per una diversa interpretazione dell'art. 30

della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale

avanzate dal tribunale di Catanzaro, in relazione agli artt. 570 e 586

c.c., vanno disattese.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 570 e 586 del codice civile, proposta dal tribunale di

Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 30

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:76 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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