Art. 5 c.c. — Atti di disposizione del proprio corpo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1967 al 21 maggio 1968. Leggi il testo vigente →

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrita' fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. 3a 15a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 aprile 1957, n. 235

3a

La L. 3 aprile 1957, n. 235 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "E' consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione. In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo e' consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado".

L. 26 giugno 1967, n. 458

15a

La L. 26 giugno 1967, n. 458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, e' ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi".

Testo in vigore dal 12 luglio 1967 al 21 maggio 1968

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

14 versioni dal 1942

1942oggi
  1. 31 gennaio 2018 — oggiin vigoreper 9 anni
  2. 29 settembre 2012 — 31 gennaio 2018per 5 anni
  3. 6 ottobre 2011 — 29 settembre 2012per 12 mesi
  4. 5 marzo 2010 — 6 ottobre 2011per un anno
  5. 24 novembre 2007 — 5 marzo 2010per 2 anni
  6. 10 marzo 2004 — 24 novembre 2007per 4 anni
  7. 30 marzo 2001 — 10 marzo 2004per 3 anni
  8. 21 dicembre 1999 — 30 marzo 2001per un anno
  9. 4 maggio 1982 — 21 dicembre 1999per 18 anni
  10. 6 giugno 1978 — 4 maggio 1982per 4 anni
  11. 21 maggio 1968 — 6 giugno 1978per 10 anni
  12. 12 luglio 1967 — 21 maggio 1968per 10 mesi
  13. 12 maggio 1957 — 12 luglio 1967per 10 anni
  14. 4 aprile 1942 — 12 maggio 1957testo originarioper 15 anni

Che cosa è cambiato dal 12 luglio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1957 al 12 luglio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 giugno 1967, n. 458

    La L. 26 giugno 1967, n. 458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, e' ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art5 · fonte del testo

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