Art. 5 c.c. — Atti di disposizione del proprio corpo
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Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrita' fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 12 maggio 1957
