Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1957, n. 235, e' sostituito dal seguente: "Il direttore dell'istituto universitario o il direttore dell'ospedale o il direttore dell'istituto di cura privato od il direttore dell'obitorio devono indicare, volta per volta, quale salma, tra quelle giacenti nell'istituto o nell'ospedale o nell'obitorio, si trova nelle condizioni previste per essere sottoposta al prelievo".

Testo vigente dal 6 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;519~art4 · fonte del testo

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