Art. 1 — Trapianto parziale di fegato

In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile e' ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458.

Testo vigente dal 20 dicembre 1999

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-12-16;483~art1 · fonte del testo

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