In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del Codice civile, e' ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi. La deroga e' consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani del paziente che siano maggiorenni, purche' siano rispettate le modalita' previste dalla presente legge. Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile, la deroga puo' essere consentita anche per altri parenti e per donatori estranei.

Testo vigente dal 27 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-06-26;458~art1 · fonte del testo

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