Codice civile

Art. 433 c.c.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013. Leggi il testo vigente →

((All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

  • 1)il coniuge;
  • 2)i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
  • 3)i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
  • 4)i generi e le nuore;
  • 5)il suocero e la suocera;
  • 6)i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 433 indica le persone tenute agli alimenti, stabilendone l'ordine relativo. In primo grado è menzionato il coniuge. Al riguardo peraltro è da tenere presente che nello svolgimento normale dei rapporti matrimoniali il marito è tenuto al mantenimento della moglie, e la moglie a contribuire al mantenimento del marito, quando questi non abbia mezzi sufficienti, a norma dell'art. 145. Poichè l'obbligo del mantenimento non è derogato dalla norma che dichiara il coniuge tenuto agli alimenti, è ovvio che quest'ultima non troverà applicazione quando non vi sia separazione ovvero nei riguardi del coniuge, che non ha colpa nella separazione, giacche questi conserva tutti i suoi diritti, secondo quanto dispone l'art. 156. Anzi queste considerazioni inducono a rilevare che l'obbligazione alimentare anche per altre categorie di obbligati, come, ad esempio, i genitori verso i figli, non deroga al più ampio dovere del mantenimento tutte le volte che la legge lo prescrive.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 213

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 1 parola tolta, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine tolto: seguente:

2) i figli legittimi o legittimati aggiunto: o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimiaggiunto: , anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimiaggiunto: , anche naturali; gli adottanti;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art433 · fonte del testo

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