Art. 433 c.c.
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((All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
- 1)il coniuge;
- 2)i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3)i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4)i generi e le nuore;
- 5)il suocero e la suocera;
- 6)i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013
