Codice civile

Art. 434 c.c. — Cessazione dell'obbligo tra affini

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

  • 1)quando la persona che ha diritto agli alimenti e' passata a nuove nozze;
  • 2)quando il coniuge, da cui deriva l'affinita', e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art434 · fonte del testo

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