Art. 433 c.c.
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[1]Persone obbligate.
[2]All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
- 1)il coniuge;
- 2)i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3)i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4)i generi e le nuore;
- 5)il suocero e la suocera;
- 6)i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.216
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 dicembre 2012, n. 219
216La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Testo in vigore dal 1 gennaio 2013 al 7 febbraio 2014
