Art. 432 c.c. — Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione
[1]L'autorita' giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena capacita', puo' revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.
[2]Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.
[3]Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca e' esclusa con sentenza passata in giudicato.146
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 gennaio 2004, n. 6
146La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
Testo vigente dal 19 marzo 2004
