Art. 433 c.c.
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All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine seguente:
- 1)il coniuge;
- 2)i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 3)i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- 4)i generi e le nuore;
- 5)il suocero e la suocera;
- 6)i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975
