Affidamento condiviso

Art. 4 affidamento condiviso — Disposizioni finali

Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia gia' stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori puo' richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, nonche' ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Testo vigente dal 1 marzo 2006

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 82/2010

    Questione infondata
    5 marzo 2010

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati. Infatti, non sono manifestamente irragionevoli l'attribuzione, sulla base del diritto vivente e nell'ipotesi di prole naturale riconosciuta, alla competenza del tribunale per i minorenni della controversia relativa all'esercizio della potestà genitoriale, qualora la stessa sia contestuale alla determinazione dell'assegno di mantenimento, e l'affermazione della competenza del tribunale ordinario, quando si richiede al giudice solo l'attribuzione di detto assegno: ciò soprattutto ove si tenga presente che è lo stesso intervento dell'autorità giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi. Né è sufficiente a ritenere l'irragionevolezza della soluzione il rilievo in ordine alla stretta relazione che permane fra il contributo economico e le regole dell'esercizio della potestà genitoriale o la circostanza che la questione dell'affidamento potrebbe nuovamente prospettarsi in un momento successivo, poiché la relazione fra esercizio della potestà e contributo economico, ove non si concretizzi in specifiche domande, non incide sulla competenza, mentre la possibilità di proporre successivamente una questione sull'affidamento, trattandosi di circostanza puramente eventuale, è priva di rilevanza e, in quanto tale, non può incidere sulla competenza. Per l'affermazione che «il legislatore, al quale va riconosciuta la più ampia discrezionalità nella regolazione generale degli istituti processuali, è in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, sempreché le medesime non risultino manifestamente irragionevoli», v. la citata sentenza n. 451/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 111 cost. · Art. 4 affidamento condiviso

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  • Ordinanza n. 286/2009

    Questione inammissibile
    6 novembre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, 317- bis del codice civile e 38 delle disposizione di attuazione del codice civile, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui estendono ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati la disciplina dettata dalla citata legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, con attribuzione al tribunale per i minorenni, anziché al tribunale ordinario, della competenza ad adottare provvedimenti di contenuto patrimoniale o non direttamente concernenti il minore. Il petitum , infatti, si presenta indeterminato, non risultando in modo chiaro il contenuto dell'intervento richiesto alla Corte; inoltre, il rimettente ha omesso di svolgere il doveroso tentativo di esplorazione della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione. Sulla indeterminatezza del petitum v., citate, ordinanze nn. 187, 155, 117 e 70 del 2009. Sulla interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ordinanze n. 155 del 2009 e n. 441 del 2008.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 317-bis c.c.

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  • Ordinanza n. 47/2009

    Questione inammissibile
    18 febbraio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, attribuisce al tribunale per i minorenni anche la competenza a decidere le controversie tra genitori naturali concernenti le questioni relative al mantenimento dei figli. Il rimettente, infatti, non ha delimitato in modo esaustivo il petitum lasciando margini di dubbio in ordine alla effettiva portata dello stesso.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 317-bis c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2006-02-08;54~art4 · fonte del testo

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