Art. 314 c.c. — Pubblicità
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[1]Il decreto che pronunzia l'adozione deve essere iscritto in apposito registro, a cura del cancelliere, il quale nei dieci giorni successivi deve comunicarne copia all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita dell'adottato e a quello dell'adottante.
[2]Parimenti deve essere iscritta e annotata la sentenza di revoca dell'adozione entro trenta giorni dal giorno in cui e' passata in giudicato. A questo effetto la parte interessata deve presentare copia autentica della sentenza al cancelliere della corte di appello che ha pronunziato l'adozione e agli ufficiali dello stato civile competenti.
[3]L'autorita' giudiziaria puo' inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni. 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 giugno 1967, n. 431
14La L. 5 giugno 1967, n. 431, ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni".
Testo in vigore dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983
