L'articolo 314 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 314. - (Pubblicita') - La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione e' trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresi' trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato. L'autorita' giudiziaria puo' inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni".

Testo vigente dal 26 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-28;149~art31 · fonte del testo

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