[1]Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 del Codice di procedura civile.

[2]La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti.

[3]Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne da' avviso alle parti perche' provvedano alla registrazione.

[4]Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione.

[5]Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di esse, mediante notifica a norma del comma precedente. La notificazione e' fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti a norma dell'art. 158; al contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.34

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

34

La Corte Costituzionale con sentenza 23 aprile - 7 maggio 1993, n. 223 (in 1ª s.s. relativa alla G.U. 12/05/1993, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 183, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze al contumace va fatta "mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale", anziche' secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice di procedura civile".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 223/1993

    Ha colpito questo articolo
    7 maggio 1993

    Come la Corte ha più volte affermato, fa parte integrante del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., porre i soggetti, interessati ad impugnare determinati atti, in grado di aver tempestiva conoscenza di tali atti, in modo da poter utilizzare nella loro interezza i termini legali di decadenza stabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame. Questa esigenza è ordinariamente assicurata dalle forme comuni di comunicazione e notificazione, mentre è solo eccezionale il ricorso a forme di pubblicità, quale l'inserzione nella Gazzetta ufficiale, che determinano una presunzione di conoscenza e che possono essere attuate soltanto in casi particolari, quando sia impossibile o sommamente difficoltoso provvedere nelle forme ordinarie. In tale quadro la disciplina della notificazione delle sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche alla parte rimasta contumace appare lesiva del diritto di difesa laddove, pur senza una speciale ragione che renda impossibile o sommamente difficoltosa la notificazione nelle forme ordinarie del processo civile, prevede l'inserzione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto - assorbito ogni altro profilo - deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 183, ult. comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche al contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale, anziché secondo la disciplina stabilita per le notificazioni degli atti processuali dagli artt. 138 e ss. cod. proc. civ., comunque applicabili, una volta rimossa la impugnata disciplina speciale, anche in forza del rinvio operato in via generale dall'art. 208 dello stesso decreto n. 1775 del 1933. - In termini, sul diritto di difesa, v. S. nn. 303/1985, 155/1980 e 255/1974.

    Art. 183 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art183 · fonte del testo

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