Art. 2887 c.c. — Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine

[1]((La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine e' consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e' restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione)).

[2]La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.

Testo vigente dal 2 settembre 1985

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In tema di cancellazione delle iscrizioni non ho apportato modifiche sostanziali alle disposizioni del codice del 1865. Gli articoli 2882-2886 e 2888 riproducono con lievi varianti gli articoli 2033-2036, primo comma, e 2037-2039, primo comma, del codice anteriore. Di nuova formulazione è l'art. 2887 che, regolando la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca costituita a garanzia di obbligazione risultante da un titolo all'ordine, dispone, nel primo comma, che sul titolo deve dal conservatore essere annotata l'eseguita cancellazione. Pertanto, insieme con l'atto con cui è consentita la cancellazione dell'ipoteca, occorre presentare al conservatore il titolo, il quale è restituito con l'anzidetta annotazione. La norma agevola la fiduciosa circolazione del titolo, in quanto evita il pericolo che i possessori siano indotti a ritenere esistente una garanzia che più non sorregge il credito e li esime dall'onere di accertare, prima di ricevere il titolo, se l'ipoteca sia ancora in vita. Nel secondo comma l'articolo in esame dispone inoltre che la cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima. La disposizione ha fondamento nel rilievo che il possessore del titolo, consentendo la cancellazione dell'ipoteca, peggiora la condizione dei precedenti obbligati in via di regresso, poichè costoro non possono, dopo aver pagato, surrogarsi nell'ipoteca che più non esiste: è giusto pertanto che anche in questo caso, come nel caso previsto dall'art. 2869 dianzi esaminato, trovi applicazione il principio stabilito in tema di fideiussione, secondo cui la fideiussione si estingue allorchè per fatto del creditore non può avere effetto, a favore del fideiussore, la surrogazione nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. Del modo di liberare i beni dalle ipoteche.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1176

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1985

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985. 9 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: L'atto con il quale e' consentita la cancellazione dell'ipotecaaggiunto: La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine aggiunto: e' consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale e' restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2887 · fonte del testo

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