Art. 276 c.c. — Legittimazione passiva
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[1]((La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
[2]Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 2013 al 7 febbraio 2014
