Codice civile

Art. 276 c.c. — Legittimazione passiva

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[1]La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi.

[2]Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2013

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 278/2009

    Questione inammissibile
    29 ottobre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi diretti di questi, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore. Invero, da un lato, la pronuncia additiva richiesta non è costituzionalmente obbligata, rientrando nella discrezionalità del legislatore ordinario la scelta tra l'una o l'altra delle soluzioni prospettate dal giudice a quo ; dall'altro, la questione è formulata in forma ancipite. Sulla manifesta inammissibilità di identica questione, sollevata in riferimento a parametri in parte coincidenti, v., citate, ordinanze n. 80 del 2009 e n. 379 del 2008.

    Art. 276 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 269 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 80/2009

    Questione inammissibile
    20 marzo 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede, nel caso di morte sia del genitore sia degli eredi di questo, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice oppure nei confronti degli eredi degli eredi del presunto genitore. Invero, da un lato, la pronuncia richiesta non è costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario, dall'altro, la questione è formulata in forma ancipite. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v. citata, ordinanza n. 379/2008.

    Art. 276 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 379/2008

    Questione inammissibile
    20 novembre 2008

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la possibilità di nominare un curatore speciale nei cui confronti promuovere l'azione di riconoscimento della paternità o maternità naturale, in caso di premorienza sia del presunto padre o madre che degli eredi. Contrariamente all'assunto del giudice rimettente, la richiesta di pronuncia additiva non è, infatti, costituzionalmente obbligata, ma rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario. - Sulla manifesta inammissibilità della questione nei termini in cui è formulata dal giudice a quo , si vedano le ordinanze n. 299 e n. 81 del 2008; n. 299 del 2006.

    Art. 276 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 274 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art276 · fonte del testo

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