Codice civile

Art. 2738 c.c. — Efficacia

[1]Se e' stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non e' ammessa a provare il contrario, ne' puo' chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso.

[2]Puo' tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non puo' essere pronunziata perche' il reato e' estinto, il giudice civile puo' conoscere del reato al solo fine del risarcimento. 103a

[3]In caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti e' liberamente apprezzato dal giudice.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

103a

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-4 aprile 1996, n. 105 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1996, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato".

Testo vigente dal 11 aprile 1996

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2738 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27559/2025

    15 ottobre 2025

    Il legale rappresentate di una società, di un ente o di altro soggetto di diritto diverso dalla persona fisica, al quale sia stato deferito il giuramento decisorio, può essere chiamato a giurare "de veritate" soltanto se sia stato autore o partecipe dei fatti enunciati nella formula, mentre, se si tratta di fatti di cui abbia avuto conoscenza nella sua qualità, mediante informazioni o consultazione di documenti dell'organizzazione cui appartiene, il deferimento non può che essere "de notitia".

    Art. 2738 c.c. · Art. 2736 c.c. · Art. 233 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 105/1996

    Ha colpito questo articolo
    4 aprile 1996

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 2738, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato. Tale omessa previsione - all'epoca dell'entrata in vigore del codice civile, coerente con la scelta del legislatore circa il primato dell'accertamento del reato in sede penale rispetto all'accertamento in sede civile delle conseguenze risarcitorie del medesimo reato nonché con il principio dell'accessorietà dell'azione civile rispetto a quella penale - è del tutto eccentrica e disarmonica rispetto all'attuale sistema complessivo dei rapporti tra giurisdizione penale e giurisdizione civile (ex artt. 651-654 cod. proc. pen.) e si pone in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, nonché - concretando un impedimento per la parte offesa all'esercizio dell'azione diretta al conseguimento del danno risarcibile - con il principio della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost.. - S. nn. 165/1975, 99/1973, 55/1971 e 60/1996. red.: M. Siclari

    Art. 2738 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 352/2010

    Questione inammissibile
    3 dicembre 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, cod. civ., impugnato nella parte in cui non prevede che il giudice civile può conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento dei danni ove sia intervenuta sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il giudice a quo ha, infatti, omesso di indicare i parametri costituzionali violati - peraltro neppure desumibili in modo implicito dal contesto dell'ordinanza di rimessione - e di motivare in ordine alla non manifesta infondatezza ed alla rilevanza della questione. Tali carenze assorbono l'erronea premessa interpretativa da cui muove il rimettente, il quale trascura di verificare se il combinato disposto degli artt. 2738, secondo comma, primo periodo, cod. civ. (che riconosce alla parte non ammessa a provare il contrario la tutela risarcitoria «nel caso di condanna penale per falso giuramento») e 445, comma 1- bis , ultimo periodo, cod. proc. pen. (secondo cui «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna») consenta di ritenere che, anche in caso di applicazione della pena su richiesta per falso giuramento della parte, il giudice civile possa conoscere di detto reato al fine del risarcimento dei danni. Sull'esigenza che i parametri costituzionali asseritamente violati siano, a pena di manifesta inammissibilità della questione, almeno desumibili dal contesto dell'ordinanza di rimessione, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 99/1977, ordinanze n. 277/2006 e n. 252/2000. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 64/2009, ordinanze n. 146/2010, n. 85/2010, n. 190/2009 e n. 312/2008.

    Art. 2738 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'ultimo capo del titolo disciplina il giuramento. Solo una parte delle norme relative a tale mezzo di prova sono inserite in questo libro: quelle che concernono il riferimento del giuramento decisorio, la revocabilità di esso e la possibilità di deferirlo anche nel giudizio d'appello sono trasferite, come in sede più propria, nel codice di procedura civile, mentre nel libro delle obbligazioni sono regolati gli effetti del giuramento nel caso di solidarietà attiva o passiva. L'art. 2736, nel quale sono fusi, con alcune variazioni, gli articoli 1363, 1374, 1375 e 1377 del codice precedente, distingue le due specie di giuramento, decisorio e suppletorio, riconducendo nell'ambito di quest'ultimo, di cui costituisce una sottospecie, il giuramento estimatorio, anzichè farne una categoria autonoma. Non ignoravo, quanto al giuramento decisorio, le voci che si erano levate per invocarne la soppressione. Negli ultimi tempi però esse avevano eco sempre minore. E in realtà questa forma di giuramento può servire talvolta a semplificare i litigi, se la parte alla quale il giuramento è deferito sa, o quanto meno può temere, che l'altra parte sia in grado di denunciarne e dimostrarne l'eventuale falsità. Al quale effetto, risolvendo una questione dibattuta, ho poi ammessa nell'articolo 2738 la possibilità di dare tale dimostrazione in sede civile, al fine del risarcimento dei danni, qualora il reato sia estinto. Qualche utilità può avere, d'altra parte, il giuramento decisorio anche in quei casi nei quali una parte, pur moralmente convinta del suo buon diritto, si trovi nella impossibilità di darne la prova nei modi ordinari. Ho ritenuto pertanto opportuno di conservare l'istituto. Rimane inalterato il principio che il giuramento non può deferirsi d'ufficio quando la domanda o le eccezioni siano del tutto sfornite di prova; in tema però di giuramento estimatorio, a questa limitazione subentra l'altra - egualmente sancita dal codice anteriore - per cui il giuramento non può deferirsi se non quando non sia possibile accertare altrimenti il valore della cosa domandata. Circa la capacità per deferire o riferire il giuramento, si fa richiamo (art. 2737) alla capacità richiesta per la confessione, esigendosi così la capacità di disporre del diritto a cui attengono i fatti sui quali il giuramento è deferito o riferito. L'art. 2738, nel primo comma, conformandosi all'indirizzo prevalente in dottrina e in giurisprudenza, esclude che, dichiarata la falsità del giuramento, possa chiedersi la revocazione della sentenza che su di esso si fonda. Ammettere la revocazione non avrebbe recato alcuna utilità in quei casi in cui la parte che ha deferito il giuramento non sia in grado di valersi di altre prove. Avrebbe poi in ogni altro caso reso vano l'intento di semplificare le liti, anzi avrebbe troppo facilmente condotto a moltiplicarne le fasi. Necessario era invece tener ferme anche le sanzioni civili contro la falsità (obbligo del risarcimento) al duplice scopo di prevenire possibilmente il reato e di attenuarne comunque gli effetti dannosi. Per ciò, come ho già accennato, ho risolto in senso affermativo (art. 2738, secondo comma) la questione se, estinto il reato di falso giuramento, possa il giudice civile, al solo fine del risarcimento del danno, accertare il concorso degli elementi costitutivi del reato. Per il caso di litisconsorzio necessario, l'ultimo comma dell'art. 2738 detta una regola identica a quella sancita dall'articolo 2733, terzo comma, in tema di confessione giudiziale: il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice. Il divieto del codice del 1865 (art. 1364, secondo comma) di deferire il giuramento su un fatto delittuoso è esteso (art. 2739, primo comma) ai fatti illeciti che non costituiscono reato. Vi sono, invero, fatti illeciti che, sebbene non cadano sotto le sanzioni delle leggi penali, si rivelano spesso non meno turpi di taluni fatti delittuosi: indipendentemente dal carattere delittuoso del fatto, la delazione del giuramento non può essere ammessa ogni qualvolta si verrebbe a porre la parte nell'alternativa di confessare la propria turpitudine o di giurare il falso. Un ulteriore limite - non enunciato espressamente dal codice del

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1122

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1996

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 11 aprile 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-4 aprile 1996, n. 105 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1996, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2738 · fonte del testo

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