Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1996 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2738, comma 2,

del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1994

dal tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra la

ditta Arredamenti Baccioni e Buscaglia Francesca, iscritta al n. 402

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice

relatore Renato Granata.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio civile tra la ditta Arredamenti

Baccioni e Buscaglia Francesca il tribunale di Pistoia con ordinanza

del 27 aprile 1994 ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, del cod. civ., in

riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, nella

parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del

reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento nell'ipotesi

in cui la sentenza di assoluzione pronunciata nel giudizio penale non

abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato.

In particolare il giudice rimettente osserva che - una volta

prestato il giuramento deferito o riferito - l'altra parte, la quale

né è ammessa a provare il contrario né può chiedere la

revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato

falso, può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di

condanna penale per falso giuramento. Altrimenti, soltanto se la

condanna penale non può essere pronunciata perché il reato è

estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del

risarcimento. Tale limitazione però - ritiene il giudice rimettente

- si giustificava nel precedente regime degli effetti del giudicato

penale. Ma il principio dell'unità della giurisdizione ha subito una

progressiva erosione ad opera della giurisprudenza costituzionale ed

è stato superato dal nuovo codice di procedura penale. In

particolare l'art. 652 prevede che, affinché la sentenza

irrevocabile di assoluzione (pronunciata a seguito di dibattimento o

all'esito del giudizio abbreviato accettato dalla parte civile

costituita) esplichi efficacia di giudicato (quanto all'accertamento

che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o

nell'esercizio di una facoltà legittima), occorre che il danneggiato

si sia costituito parte civile o sia stato posto in grado di

costituirsi parte civile mediante avviso o notifica del decreto di

citazione nei termini, e che lo stesso non abbia esercitato l'azione

in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, del cod. proc. pen.

Se, dunque, risulta estremamente ridotto l'ambito in cui si esplica

l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili per il

risarcimento del danno e le restituzioni, la norma di cui all'art.

2738 del cod. civ. - che, consentendo al giudice civile di conoscere

incidentalmente del reato ai fini del risarcimento del danno solo

nell'ipotesi in cui in sede penale si sia fatto luogo a declaratoria

di estinzione, esclude e comunque vanifica il diritto del danneggiato

di esercitare l'azione di risarcimento del danno in sede civile in

ogni altra ipotesi e quindi anche quando la sentenza di assoluzione

non esplichi alcuna efficacia nei suoi confronti - risulta

contrastare, secondo il giudice rimettente, col precetto di cui

all'art. 24, primo comma, della Costituzione e rappresenta comunque

una disciplina irragionevole ed ingiustificata (art. 3 della

Costituzione).

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata sotto il profilo che il

restringimento dell'efficacia extrapenale della sentenza penale e

l'abbandono del primato del processo penale con il conseguente

affermarsi dell'autonomia tra quest'ultimo ed il processo civile,

consentono di pervenire ad una interpretazione adeguatrice della

disposizione censurata. Ed infatti - osserva l'Avvocatura - la

lettera dell'art. 2738 del cod. civ. non esclude, di per sé,

l'interpretazione secondo cui è, in generale, consentito al giudice

civile di valutare incidenter tantum la sussistenza del reato di

falso giuramento (al fine di decidere in ordine alla fondatezza o

meno della domanda di risarcimento danni avanzata dal soccombente nel

giudizio civile deciso all'esito del giuramento decisorio), non solo

quando la condanna penale non può essere pronunciata perché il

reato è estinto, ma anche quando vi sia stata pronuncia di

assoluzione passata in giudicato, allorquando la stessa non faccia

stato nel giudizio civile di danno. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale -

in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione -

dell'art. 2738, secondo comma, del cod. civ., nella parte in cui non

prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso

giuramento al solo fine del risarcimento nell'ipotesi in cui la

sentenza di assoluzione pronunciata nel giudizio penale non abbia

efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato, per sospetta

violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo

comma, della Costituzione) e del principio di ragionevolezza (art. 3

della Costituzione). Ciò sul presupposto interpretativo che il

secondo periodo del secondo comma della disposizione censurata non

solo esprima in positivo il contenuto precettivo reso palese dalla

lettera della norma, ossia essere possibile per il giudice civile la

cognizione incidenter tantum del reato di falso giuramento ove questo

sia estinto e quindi non possa pervenirsi ad un accertamento di

responsabilità in sede penale; ma anche contenga implicitamente una

preclusione derogatoria della generale disciplina dettata dal nuovo

codice di rito circa gli effetti del giudicato penale (nella specie,

assolutorio) nel giudizio civile. Da tale presupposto

interpretativo, che ravvisa la esistenza di una preclusione

all'accertamento incidentale del giudice civile anche in tutti i casi

in cui in generale il giudicato penale assolutorio non fa stato nel

giudizio civile per il risarcimento dei danni patiti dalla parte

offesa in conseguenza della commissione di un qualsiasi altro reato

(art. 652, del cod. proc. pen.), occorre muovere in quanto non

implausibilmente argomentato dal giudice rimettente, oltre che

conforme al dato testuale della disposizione censurata. Vero è che

il secondo comma dell'art. 2738 del cod. civ. esprime, con

riferimento alla fattispecie del reato di falso giuramento, principi

comuni ad ogni altro genere di reato: ed infatti il primo periodo,

nel prevedere una ragione di danno risarcibile per effetto della

falsità del giuramento accertata di norma nella sua sede propria,

che è il processo penale, è espressione del più generale principio

secondo cui ogni reato che abbia cagionato un danno, patrimoniale o

non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento del danno

(art. 185, secondo comma, del cod. pen.). Però il precetto,

contenuto nel secondo periodo, alla stregua del quale, se la condanna

penale non può essere pronunciata perché il reato è estinto, il

giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento

del danno, ancorché assimilabile al canone generale secondo cui

l'estinzione del reato non comporta l'estinzione delle obbligazioni

civili (art. 198 del cod. pen.), ben può essere interpretato - in

mancanza, per quanto risulta, di una diversa lettura sia in

giurisprudenza che in dottrina - nel senso della statuizione, a

contrario, di una preclusione all'accertamento incidentale del

giudice civile nei casi diversi da quello espressamente previsto.

2.1. - Rispetto alla norma così individuata la questione di

costituzionalità è fondata.

2.2. - La preclusione contenuta nella disposizione censurata, se

all'epoca dell'entrata in vigore del codice civile era coerente con

il primato dell'accertamento del reato in sede penale rispetto

all'accertamento in sede civile delle conseguenze risarcitorie del

medesimo reato e con il principio dell'accessorietà dell'azione

civile rispetto a quella penale, nel quadro del sistema risultante,

prima dei ripetuti interventi di questa Corte (sentenze nn. 165 del

1975, 99 del 1973, 55 del 1971), dagli artt. 24, 25 e 27 del cod.

proc. pen., oggi si presenta invece affatto eccentrica e disamornica

rispetto al ben diverso sistema complessivo dei rapporti tra

giurisdizione penale e giurisdizione civile disegnato dal nuovo

codice di rito (v., soprattutto, gli artt. 651-654 del cod. proc.

pen.), in quanto essa pone in essere - in tema di rilevanza del

giudicato penale assolutorio nel giudizio civile per il risarcimento

del danno - una disciplina del tutto differenziata rispetto a quella

generale dettata dall'art. 652 del cod. proc. pen., sia nel comma 1,

con riguardo al caso della sentenza dibattimentale, sia nel comma 2,

con riguardo al caso della sentenza resa all'esito di giudizio

abbreviato. Nel caso, infatti, di sentenza resa a seguito di

dibattimento, l'efficacia di giudicato in sede civile è esclusa

quando il danneggiato abbia esercitato l'azione in sede civile a

norma dell'art. 75, comma 2 (cfr. art. 652, comma 1, del cod. proc.

pen.); e parimenti tale efficacia di giudicato è esclusa nel caso di

sentenza pronunziata, come nella specie, a norma dell'art. 442 alla

mera condizione che il danneggiato, come è avvenuto nella vicenda

oggetto del giudizio a quo, non abbia accettato il rito abbreviato.

Invece, nel caso particolare in cui la sentenza assolutoria abbia

ad oggetto il reato di falso giuramento, il giudicato penale spiega

un ben più esteso effetto preclusivo della pretesa risarcitoria del

danneggiato, effetto che è escluso soltanto nel caso in cui la

condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è

estinto.

2.3. - Tale disciplina differenziata viola il principio di

eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e, allo

stesso tempo, rappresenta un impedimento per la parte offesa

all'esercizio dell'azione diretta al conseguimento del danno

risarcibile, con conseguente vulnerazione del principio della tutela

giurisdizionale (art. 24 della Costituzione).

Da una parte, infatti, va ricordato che la Corte, anche

recentemente (sentenza n. 60 del 1996), ha fatto riferimento al

contesto delineato dal nuovo codice di procedura penale come

archetipo generale rispetto al quale una disciplina differenziata è

ammissibile soltanto se sorretta da ragionevole ed adeguata

giustificazione. Dall'altra, deve escludersi, con riferimento al

problema in esame, che una ragione di specialità di disciplina possa

rinvenirsi nella funzione di prova legale del giuramento, atteso che

il successivo giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento del

danno non ha alcuna idoneità ad incidere su tale funzione, non

essendo prevista, né possibile, la revocazione della sentenza che si

fondi su un giuramento di cui successivamente sia accertata la

falsità al solo fine di riconoscere una ragione di danno alla parte

soccombente nel precedente giudizio.

2.4. - Pertanto la disciplina dell'efficacia nel giudizio civile

della sentenza penale di assoluzione dal reato di falso giuramento va

ricondotta a legittimità parificandola a quella ordinaria, e quindi

dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo

comma, del cod. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice

civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del

risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di

assoluzione pronunciata nel giudizio penale non abbia efficacia di

giudicato nei confronti del danneggiato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo

comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il

giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo

fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile

di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di

giudicato nei confronti del danneggiato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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