Art. 39 — Autenticazione della sottoscrizione di atti

1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalita' puo' essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice conciliatore, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 287/1995

    Questione infondata
    29 giugno 1995

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 112 della Costituzione dal Giudice per le…

    Art. 337 c.p.p. · Art. 409 c.p.p. · Art. 39 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art39 · fonte del testo

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