Art. 2690 c.c. — Domande relative ad atti soggetti a trascrizione

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[1]Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 2684:

  • 1)le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli effetti ivi disposti;
  • 2)le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
  • 3)le domande dirette a far dichiarare la nullita' o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validita' della trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa e' stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se pero' la domanda e' diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacita' legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa e' stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purche' in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;
  • 4)le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Salvo quanto e' disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la domanda e' trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
  • 5)le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione e' eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
  • 6)le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice. Se la domanda e' trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
  • 6-bis)le domande indicate dal numero 9-bis dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda ((non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda)). 321 322 336

[2]Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

321

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

322

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

336

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo in vigore dal 26 novembre 2024 al 18 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È noto che a differenza dei beni immobili, per i quali gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di diritti reali devono essere fatti per iscritto sotto pena di nullità, per i beni mobili registrati il requisito della forma scritta ad substantiam non è sempre richiesto. Infatti per gli autoveicoli, per le navi minori e i galleggianti (art. 249, secondo comma, cod. nav.), per gli alianti libratori (art. 864 cod. nav.) è possibile che la proprietà o altri diritti reali si costituiscano o si trasferiscano mediante convenzione verbale. In questi casi l'esistenza di una convenzione verbale può essere accertata dalla sentenza, in base alla quale si può quindi operare la trascrizione. Così l'art. 2686 stabilisce l'obbligo della trascrizione per le sentenze da cui risulti acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dall'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto. La norma dell'art. 2686 non può trovare applicazione per le navi maggiori e per gli aeromobili veri e propri, per cui, essendo richiesta ad substantiam la forma scritta, non è ipotizzabile una sentenza che accerti l'esistenza di una convenzione verbale. Alla norma dell'art. 2686 si coordina quella dell'art. 2690, n. 2, che prevede la trascrizione delle domande giudiziali dirette a ottenere l'accertamento della convenzione verbale, con il solito effetto di far retroagire al momento della trascrizione della domanda gli effetti della trascrizione della sentenza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1099

  • In relazione alla norma che disciplina la trascrizione delle domande giudiziali dirette a impugnare il titolo di acquisto di una persona (art. 2690), non vi è che da richiamare quanto si è detto in relazione all'art. 2652. Vi è da rilevare una particolarità: il termine di decadenza che limita rispetto ai terzi acquirenti di buona fede l'efficacia retroattiva della nullità, dell'annullamento, della riduzione, ecc. è fissato, per i beni mobili, in tre anni, in relazione al fatto che la nave, l'aeromobile, l'autoveicolo hanno una vita alquanto breve. Tale termine coincide con quello stabilito (art. 1162) per l'usucapione abbreviata.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1100

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 11 parole tolte, 20 parole aggiunte.

6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda tolto: prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la aggiunto: non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2690 · fonte del testo

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