Art. 2664 c.c. — Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota

[1]((Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale)).

[2]Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.

Testo vigente dal 2 settembre 1985

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Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1985

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985. 21 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve tolto: trascrivere nel aggiunto: inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni tolto: il contenuto aggiunto: uno degli originali della nota, tolto: indicando aggiunto: indicandovi il giorno della consegna del titolotolto: , aggiunto: e il numero d'ordine tolto: assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso aggiunto: assegnato nel registro generale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2664 · fonte del testo

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