Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile promosso

con ordinanza emessa il 20 luglio 1994 dal Tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra

De Maestri Roberto ed altra e la Banca Carige s.p.a., iscritta al n.

648 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento della Banca Carige s.p.a.;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile, volto ad ottenere la

cancellazione della ipoteca iscritta su beni immobili oggetto di un

fondo patrimoniale costituito mediante convenzione matrimoniale,

vertente tra i coniugi De Maestri-Zunino e la Banca Carige s.p.a., il

Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 20 luglio 1994 ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile nella parte in

cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti a mezzo di

convenzione matrimoniale su beni immobili, l'opponibilità ai terzi

sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari

anziché dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Il

tribunale rimettente premette in fatto che i coniugi De

Maestri-Zunino avevano costituito nel maggio 1991 a favore del figlio

adottivo un fondo patrimoniale con beni immobili di loro proprietà e

che il relativo atto costitutivo era stato trascritto nei registri

immobiliari ma non annotato, a cura del notaio rogante, a margine

dell'atto di matrimonio così come richiesto degli artt. 453 del

codice civile e 34-bis delle disposizioni di attuazione al codice

civile. Da tale mancata annotazione deriverebbe la inopponibilità

della convenzione matrimoniale nei riguardi della Banca Carige s.p.a.

che aveva iscritto ipoteca sui predetti beni a garanzia dei crediti

vantati verso i coniugi De Maestri-Zunino. Questi avevano prestato

nel 1989 a favore della banca fideiussioni omnibus per finanziamenti

accordati alla società Costruzioni Idrauliche s.r.l. della quale

erano soci, ed il De Maestri anche amministratore.

Osserva in proposito il giudice a quo che la questione discussa

fra le parti in causa nasce dalla difficile sovrapposizione delle

disposizioni che regolano la pubblicità dei beni immobili e delle

convenzioni matrimoniali; infatti, alle convenzioni matrimoniali che

non contengono fondi patrimoniali costituiti con beni immobili si

applica la pubblicità con annotazione a margine dell'atto di

matrimonio, mentre ai fondi patrimoniali costituiti con beni immobili

mediante atti diversi dalle convenzioni matrimoniali si applica la

pubblicità della trascrizione ex art. 2647 del codice civile.

Quando, come nel caso, si è presenza di un fondo patrimoniale

costituito con beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale i

due sistemi di pubblicità vengono a sovrapporsi e, mentre l'art.

2915 del codice civile continua a richiedere la trascrizione degli

atti che importano vincoli di indisponibilità ed abbiano ad oggetto

beni immobili, l'art. 162, ultimo comma, del codice civile stabilisce

che non sono opponibili ai terzi le convenzioni matrimoniali non

annotate a margine dell'atto di matrimonio. Per risolvere il

problema, ha rilevato l'Autorità rimettente, potrebbero richiedersi

per il fondo patrimoniale costituito con beni immobili a mezzo di

convenzione matrimoniale entrambe le forme di pubblicità ma una

simile soluzione, peraltro non condivisa dalla Cassazione che ritiene

necessaria e sufficiente la semplice annotazione a margine dell'atto

di matrimonio, aggraverebbe senza valida ragione il regime di

pubblicità della convenzione matrimoniale.

Pertanto, conclude il giudice a quo, il combinato disposto degli

artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile integra un

regime giuridico che, per i fondi patrimoniali costituiti con beni

immobili a mezzo di convenzioni matrimoniali, appare o

particolarmente oneroso o insufficientemente certo con conseguente

irragionevole indebolimento della difesa dei diritti di famiglia,

tutelati dall'art. 29 della Costituzione, che i privati intendano

realizzare attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte si è costituita, ma fuori

termine, la Banca Carige s.p.a. concludendo per la manifesta

infondatezza della questione.

Non ha, invece, spiegato intervento l'Avvocatura generale dello

Stato. Considerato in diritto

1. - La questione che viene sottoposta all'esame della Corte è se

il combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del

codice civile, nella parte in cui non prevedono che, per i fondi

patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione

matrimoniale, l'opponibilità ai terzi sia determinata dalla

trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziché dalla

annotazione a margine dell'atto di matrimonio, sia in contrasto con

gli artt. 3 e 29 della Costituzione in quanto indebolisce, attraverso

un sistema incerto ed oneroso, la difesa dei diritti della famiglia

che i coniugi intendano realizzare attraverso la costituzione di tale

fondo patrimoniale.

2. - La sollevata questione è ammissibile ma infondata.

Sotto il primo profilo deve anzitutto escludersi che la

motivazione dell'ordinanza di rimessione sia ondivaga. Invero, se non

può negarsi che in essa si accenna alle diverse interpretazioni date

al problema in esame dalla ampia letteratura giuridica e dalla

giurisprudenza, va altrettanto riconosciuto che il giudice a quo

individua senza perplessità - specie nel dispositivo - la norma da

applicare in quella risultante dalla interpretazione della Corte di

cassazione e della prevalente dottrina.

Né può dirsi che, sotto l'apparente questione di

incostituzionalità, il giudice rimettente chieda sostanzialmente a

questa Corte di scegliere la più convincente fra le possibili tesi

finora emerse, svolgendo in tal modo un compito interpretativo che

esula dalle sue funzioni. Va in proposito richiamato il principio

più volte affermato da questa Corte (sentenza n. 58 del 1995, 463

del 1994, 103 del 1993, 436 del 1992, 274 del 1991 ed altre), secondo

cui, per aversi questione di costituzionalità e non di mera

interpretazione, è sufficiente che il giudice a quo riconduca alla

disposizione contestata una interpretazione non implausibile della

quale ritenga di dover fare applicazione e sulla quale egli nutra

dubbi non arbitrari o pretestuosi di conformità a determinate norme

costituzionali, e non per chiedere alla Corte soltanto di avallare

altre ipotesi interpretative.

Nella specie, dal nucleo essenziale dell'ordinanza si evince che

la norma, individuata come sopra detto, viene sottoposta a due

precisi dubbi di legittimità costituzionale, ancorché

dall'eventuale accoglimento della questione possa risultare una

diversa disciplina del sistema di pubblicità del fondo patrimoniale

avente ad oggetto beni immobili.

Questi rilievi conducono a superare anche il terzo profilo di

inammissibilità della questione: quello relativo al dovuto rispetto

della discrezionalità delle scelte legislative. Può, inoltre,

osservarsi in proposito che, pur se numerosi giuristi definiscono il

sistema di pubblicità voluto dalla riforma del 1975 in questa

materia un "inestricabile imbroglio", "macchinoso e poco funzionale",

sì da esigere una "urgente revisione", l'auspicio di un intervento

legislativo per rendere più semplice e sicuro detto sistema non può

esonerare la Corte dal valutare se quello esistente - sia pure

oggetto di forti critiche da parte della dottrina - presenti aspetti

di incostituzionalità, o se invece la soluzione additiva proposta

nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione sia l'unica

costituzionalmente accettabile.

3. - Passando, quindi, all'esame del merito, è opportuno

sintetizzare le enunciazioni del giudice a quo nei tre punti in cui

si articola essenzialmente la denunziata violazione degli artt. 3 e

29 della Costituzione:

a) il tribunale ravvisa un'insanabile contraddizione fra

l'ultimo comma dell'art. 162 del codice civile, che rende

inopponibili ai terzi le convenzioni matrimoniali non annotate a

margine dell'atto di matrimonio, e gli artt. 2647 e 2915 dello stesso

codice che continuano, invece, a richiedere la trascrizione degli

atti aventi ad oggetto beni immobili e che importano vincoli di

indisponibilità degli stessi. Questo contrasto determinerebbe tali

incertezze ed incoerenze da tradursi nella irragionevolezza della

legge e non in un mero difetto di coordinamento;

b) la duplicità delle forme di pubblicità per i fondi

patrimoniali con immobili, anche se una di esse resta degradata a

pubblicità-notizia, sembra al giudice a quo ingiustificatamente

troppo onerosa, indebolendo in modo irrazionale la difesa dei diritti

della famiglia;

c) sarebbe, invece, conforme ai principi costituzionali il

sistema secondo cui la norma sulla necessità dell'annotazione delle

convenzioni matrimoniali nei registri dello stato civile facesse

eccezione per i fondi costituiti con beni immobili, riservando per

essi il regime della normale trascrizione previsto dagli artt. 2647 e

2915 del codice civile.

4. - In ordine a tali doglianze va riconosciuto che la certezza

del diritto costituisce senza dubbio un valore fondamentale

dell'ordinamento da realizzare nella massima misura possibile e che,

in materia di pubblicità, la certezza è ovviamente lo scopo stesso

del sistema. Purtuttavia non ogni difetto o confusione legislativa si

risolve in irrazionalità tale da determinare un vizio di

incostituzionalità, tanto più che gli eventuali difetti

riscontrabili in numerose formulazioni normative sono suscettibili di

soluzioni che restano affidate agli interpreti.

Sullo specifico problema che forma oggetto del presente giudizio,

la Corte di cassazione - nell'affermare che la costituzione del fondo

patrimoniale avente per oggetto beni immobili deve essere, non solo

annotata nei registri dello stato civile ai sensi dell'art. 162 del

codice civile, ma anche trascritta ai sensi dell'art. 2647 dello

stesso codice - ha fatto notare che, essendo stato abrogato il quarto

comma della originaria formulazione dell'art. 2647 (che ricollegava

alla trascrizione del patrimonio familiare l'effetto di opponibilità

ai terzi), tale forma di pubblicità è stata degradata al rango di

pubblicità-notizia, anche perché la coesistenza di due forme di

pubblicità aventi la medesima funzione sarebbe inutile e

contraddittoria. La stessa sentenza ha poi qualificato come "difetto

di coordinamento" il fatto che il legislatore del 1975 si sia

dimenticato di riformulare l'art. 2915, secondo cui "non hanno

effetto in pregiudizio del creditore pignorante (ipotesi diversa da

quella in esame, in cui i creditori avevano solo ipotecato gli

immobili) gli atti che importano vincoli di indisponibilità se non

sono stati trascritti". Tale residua disposizione appare comunque

spiegabile sulla base dei normali criteri interpretativi, tra i quali

quello del rapporto fra norma generale e norma speciale.

Può inoltre osservarsi - come già rilevato da questa Corte

sempre in tema di pubblicità nell'ambito del regime patrimoniale

della famiglia (sentenza n. 311 del 1988) - che il dover estendere le

ricerche sia presso i registri immobiliari sia presso i registri

dello stato civile (questi ultimi "meno facilmente accessibili e

anche meno affidabili") costituisce un "onere che, pur fastidioso,

non può dirsi eccessivamente gravoso al punto da offendere il

principio dell'art. 24 della Costituzione".

La stessa conclusione può valere anche riguardo all'art. 3 della

Costituzione ed ancor più all'art. 29, posto che tale norma,

tutelando essenzialmente gli aspetti etico-sociali della famiglia,

non appare utilmente invocata. Senza contare che, mediante i moderni

strumenti di ricerca che la scienza continuamente perfeziona, le

difficoltà e gli oneri lamentati si riducono sempre di più.

In ogni caso, la complessità del sistema pubblicitario in materia

di regime patrimoniale della famiglia, e in particolare una duplice

forma di pubblicità (cumulativa, ma a fini e ad effetti diversi) per

la costituzione del fondo patrimoniale, trova giustificazioni

razionali per il generale rigore necessario alle deroghe al regime

legale, e per l'esigenza di contemperare due interessi contrapposti:

da una parte presidiare, fino alla maggiore età dell'ultimo figlio,

questo patrimonio di destinazione per i bisogni familiari

dall'aggredibilità da parte dei creditori, e dall'altra evitare che

del predetto istituto si faccia un uso distorto al fine di sottrarre

ai creditori le garanzie loro spettanti sui beni, atteso che l'azione

revocatoria non è sempre possibile o efficace.

Da quanto precede deve escludersi che la predetta soluzione del

sistema pubblicitario indicata dalla Corte di cassazione sia in

contrasto con i principi costituzionali, e che quella proposta dal

giudice rimettente vada considerata come l'unica conforme a

Costituzione; tanto più che essa si risolve in sostanza nel

ripristino del vecchio regime di pubblicità che il legislatore del

1975 - in coerenza con le linee della riforma - ha inteso superare

facendo dell'annotazione nei registri dello stato civile a margine

dell'atto di matrimonio il perno del sistema di pubblicità,

fondamentale per far conoscere ai terzi quali siano il regime e le

convenzioni patrimoniali di ciascuna famiglia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del

codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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