[1]L'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente:

[2]"Formano oggetto di annotazione:

  • 1)i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
  • 2)gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
  • 3)i contratti di societa' e di associazione con i quali conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e' indeterminata;
  • 4)gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
  • 5)i contratti di anticresi;
  • 6)il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;
  • 7)le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o l'estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti. Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fondiario e' stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.

[3]Formano oggetto di annotazione anche:

  • a)la costituzione del vincolo dotate, la costituzione della comunione fra coniugi e quella del patrimonio familiare, agli effetti dell'articolo 2647 del codice civile;
  • b)la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'articolo 2649 del codice stesso. La mancanza dell'annotazione non puo' essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art26 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari