Art. 251 c.c. — Autorizzazione al riconoscimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013. Leggi il testo vigente →

[1]((I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinita'. Quando uno solo dei genitori e' stato in buona fede, il riconoscimento del figlio puo' essere fatto solo da lui.

[2]Il riconoscimento e' autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 251 c.c., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. interl. n. 5656/2026

    12 marzo 2026

    La Prima Sezione civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di estendere al minore nato all’estero da maternità surrogata il modello legislativo di riconoscimento dello status filiationis dei figli incestuosi, risultante dal combinato disposto degli artt. 251 e 278 c.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 494 del 2002, imperniato sulla necessità di bilanciamento in concreto dell’interesse del minore con le istanze sottese ai limiti di ordine pubblico internazionale.

    Art. 251 c.c. · Art. 374 c.p.c. · Art. 278 c.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 494/2002

    Illegittimità dichiarata
    28 novembre 2002

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazz…

    Art. 278 c.c. · Art. 251 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 32 parole aggiunte in 2 capoversi.

… salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro aggiunto: o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinita'. Quando uno solo dei genitori e' stato in buona fede, il riconoscimento del figlio puo' essere fatto solo da luiaggiunto: .

aggiunto: Il riconoscimento e' autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art251 · fonte del testo

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