Art. 251 c.c. — Autorizzazione al riconoscimento
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[1]((Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
[2]Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal tribunale per i minorenni)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 2013 al 7 febbraio 2014
