L'articolo 252 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 252 - Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima. - Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale. L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori puo' essere autorizzato dal giudice qualora cio' non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e siano conviventi, nonche' dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio e' affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore. Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima e' subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gia' convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale. E' altresi' richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art104 · fonte del testo

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