Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004. 241 parole tolte, 172 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
tolto: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societa' partecipanti alla fusione;
tolto: 2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
tolto: 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' l'eventuale conguaglio in denaro;aggiunto: Nel caso di fusione tra societa', una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.
tolto: 4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
tolto: 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
tolto: 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante;aggiunto: Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della societa' risultante dalla fusione.
tolto: 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;aggiunto: La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
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tolto: 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.
tolto: Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non puo' essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnateaggiunto: La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
tolto: Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla fusioneaggiunto: Al progetto deve essere allegata relazione della societa' di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della societa' obiettivo o della societa' acquirente.
tolto: Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un meseaggiunto: Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.