Art. 2501-bis c.c. — Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

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[1]Nel caso di fusione tra societa', una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

[2]Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della societa' risultante dalla fusione.

[3]La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

[4]La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

[5]Al progetto deve essere allegata relazione della societa' di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della societa' obiettivo o della societa' acquirente.

[6]Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2501-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16559/2025

    20 giugno 2025

    In tema di abuso del diritto, ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis vigente, l'operazione di merger leveraged buy out, tipizzata dall'art. 2501-bis c.c., può non avere quale elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, trovando giustificazione in un più ampio progetto di ristrutturazione societaria volto all'ingresso di nuovi soci, anche quando, all'esito della stessa, i precedenti soci permangano nella compagine sociale della società target purché ne venga a cessare il controllo esclusivo e risulti comunque modificato in maniera rilevante l'assetto di controllo preesistente (cd. change of control).

    Art. 2501-bis c.c. · Art. 37-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 10-bis Statuto del contribuente

    Rassegna di giugno 2025, p. 178 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004. 241 parole tolte, 172 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

tolto: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societa' partecipanti alla fusione;

tolto: 2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;

tolto: 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' l'eventuale conguaglio in denaro;aggiunto: Nel caso di fusione tra societa', una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

tolto: 4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

tolto: 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

tolto: 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante;aggiunto: Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della societa' risultante dalla fusione.

tolto: 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;aggiunto: La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione.

tolto: Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non puo' essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnateaggiunto: La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

tolto: Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla fusioneaggiunto: Al progetto deve essere allegata relazione della societa' di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della societa' obiettivo o della societa' acquirente.

tolto: Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un meseaggiunto: Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2501bis · fonte del testo

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