Codice civile

Art. 2446 c.c. — Riduzione del capitale per perdite

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[1]Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della societa', con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione.

[2]Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto e' ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004

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Citate insieme nelle massime

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  • Per quanto riguarda la riduzione del capitale sociale, il codice considera separatamente quella a cui la società addivenga per la constatata esuberanza dei suoi mezzi finanziari, in relazione al compimento del proprio oggetto, e quella che invece la società può essere costretta a deliberare in seguito alle perdite subite. Per la prima ipotesi (art. 2445) è mantenuto fermo il disposto della legge 29 maggio 1933, n. 617, che, opportunamente interpretando l'art. 101 del codice di commercio, ha chiarito che soltanto in questo caso la riduzione non possa avere effetto, se non siano trascorsi tre mesi dalla data della pubblicazione della relativa deliberazione, e i creditori sociali possano durante il periodo stesso fare opposizione contro la deliberazione medesima. Per la seconda ipotesi è parso opportuno rendere più aderente alla realtà la complicata disposizione dell'art. 146 del codice di commercio, prevedendo (art. 2446) un solo caso, e cioè quello della riduzione del capitale a meno dei due terzi, e disponendo che, quando questa situazione si determini, il capitale debba ridursi in proporzione della perdita accertata, se nell'esercizio successivo questa non venga ridotta a meno di un terzo del capitale stesso. In questo modo si consente alla società un congruo periodo di tempo per porre riparo alle conseguenze di un esercizio sfortunato, anzichè obbligarla a prendere una decisione immediata che le più favorevoli vicende dell'esercizio successivo possono rivelare intempestiva e pregiudizievole. Le perdite subite dalla società possono peraltro essere tali da ridurre il capitale al disotto del limite di un milione, che è il capitale minimo richiesto per le società per azioni. Se questa situazione si verifica, gli amministratori dovranno convocare l'assemblea dei soci perchè deliberi o la riduzione relativa ed il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra non inferiore al detto minimo, oppure la trasformazione della società in altro tipo (art. 2447). Dello scioglimento e della liquidazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 995

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2446 · fonte del testo

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