Codice civile

Art. 2357 c.c. — Acquisto delle proprie azioni

[1]La societa' non puo' acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

[2]L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalita', indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione e' accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

[3]((Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non puo' eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da societa' controllate.))

[4]Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

[5]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.

Testo vigente dal 12 aprile 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Una più completa disciplina (art. 2357) si è data all'acquisto delle proprie azioni da parte della società, in vista della delicata situazione che si pone in essere a seguito di simili operazioni. Fermo il divieto dell'acquisto quando questo non sia autorizzato dall'assemblea, non si faccia con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati e abbia per oggetto azioni non interamente liberate, è parso opportuno stabilire inoltre espressamente che gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate, e che il diritto di voto spettante alle medesime è sospeso finchè esse restano in proprietà della società. L'acquisto delle proprie azioni, che può costituire una sana forma d'impiego degli utili dell'impresa sociale, non deve infatti prestarsi in alcuna forma ad operazioni di carattere speculativo, nè può rappresentare per gli amministratori un sistema per crearsi una comoda maggioranza a spese del patrimonio sociale. Dei gruppi di società e delle partecipazioni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 962

  • Per quanto attiene ai «gruppi di società», espressione di un fenomeno economico non riconducibile sul piano giuridico a unità, il codice si è essenzialmente preoccupato di arginare quelle combinazioni che possono sorprendere la buona fede dei soci che rimangono estranei, e soprattutto dei creditori, e rappresentare di conseguenza un pericolo per l'economia nazionale. Il raggruppamento di varie società attorno ad una che le controlla è un fenomeno che risponde tipicamente agli orientamenti della moderna economia organizzata. Si tratta infatti quasi sempre della manifestazione del crescente sviluppo di un nucleo produttivo iniziale che si integra dando vita ad altre attività sussidiarie e collaterali, alle quali, per ragioni di razionale organizzazione, meglio conviene una gestione autonoma. I rapporti fra le società del gruppo che in tal modo si forma rappresentano dunque, in definitiva, un vantaggio per la produzione, mentre pongono al riparo le nuove società, che sorgono attorno alla madre, da eventuali difficoltà finanziarie, pur lasciando alle medesime la necessaria autonomia con la conseguente responsabilità degli uomini - normalmente tecnici specializzati - che ne sono a capo. Il pericolo insito in questi raggruppamenti di imprese non sta dunque nel loro funzionamento, ma può sorgere dalla formazione del capitale, con il quale le varie società che vi partecipano si presentano ai terzi. Se infatti una società, alla cui costituzione un'altra società ha partecipato sottoscrivendone in tutto o in parte il capitale, impiega successivamente in tutto o in parte il proprio capitale nell'acquisto di azioni di quest'ultima, è evidente che si determina l'eliminazione di una parte corrispondente dei capitali nominali delle due società, nonostante che entrambi continuino a figurare come integralmente sottoscritti. Più evidente ancora - e sotto un certo aspetto più grave - è il medesimo fenomeno quando si avvera nel momento in cui due società si costituiscono o aumentano il proprio capitale, sottoscrivendo reciprocamente l'una le azioni dell'altra (società a catena). Si ha infatti in ambedue i casi una moltiplicazione illusoria della ricchezza, la quale può indurre chi ignora la genesi di tale apparenza a far credito alle società, fino a quando l'inevitabile rovescio di tutte le costruzioni senza basi distruggerà la fittizia ricchezza del debitore e il credito non fittizio di chi in quella ha fatto affidamento.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 963

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 2008 al 12 aprile 2009. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non puo' eccedere la tolto: decima aggiunto: quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tolto: tale aggiunto: tal fine anche delle azioni possedute da societa' controllate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2357 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari