Codice civile

Art. 2423 c.c. — Redazione del bilancio

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[1]Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite.

[2]Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della societa' e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

[3]Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 2 maggio 1991

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2423 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17060/2026

    31 maggio 2026

    In tema di trattamento dei crediti ai fini tributari, ai sensi dell'art. 106 TUIR, nella formulazione vigente ratione temporis, mentre va esclusa la possibilità di operare la svalutazione dei crediti "incagliati", ovvero di quelli vantati nei confronti di debitori in temporanea difficoltà economica, in difetto del requisito della ragionevole previsione di inesigibilità degli stessi, è possibile la svalutazione dei crediti "in sofferenza", vantati verso soggetti in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, per la parte in relazione alla quale vi sia una ragionevole previsione, per quanto non ancora certa, della loro inesigibilità.

    Art. 2423 c.c. · Art. 2426 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5587/2026

    12 marzo 2026

    In tema di società di capitali, il bilancio relativo all'esercizio successivo va redatto sulla base dei dati di chiusura dell'esercizio precedente in conformità al principio di continuità dei bilanci che non si applica automaticamente alle ragioni giuridiche sulle quali si fonda l'impugnazione del bilancio, incombendo sull'attore, che abbia impugnato un bilancio e che intende impugnare anche i bilanci successivi, l'onere di allegare nelle successive impugnazioni la sussistenza dei medesimi vizi dedotti nel primo giudizio, a cui è tenuto a controdedurre l'organo amministrativo fornendo la prova dell'avvenuta sanatoria o l'inesistenza dei vizi.

    Art. 2423 c.c. · Art. 2423-bis c.c. · Art. 2434-bis c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6/2025

    1 gennaio 2025

    L'art. 2426, comma 1, c.c., pur contemplando la discrezionalità della scelta di iscrivere in bilancio le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate secondo il criterio del costo di acquisto (n. 1) ovvero per l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime (n. 4), prevede, in funzione del principio di veridicità del bilancio di società e dei precetti di chiarezza, correttezza e precisione che devono governarne la redazione, ai sensi dell'art. 2423, comma 2, c.c., che, qualora dette immobilizzazioni risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio del cd. patrimonio netto (in assenza di obbligo di redazione del bilancio consolidato), la differenza deve essere motivata nella nota integrativa (n. 3, terzo periodo); per le stesse ragioni, qualora la partecipazione sia iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto che sia superiore al valore corrispondente (riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata) può essere iscritto nell'attivo solo a condizione che ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa (n. 4, secondo periodo).

    Art. 2423 c.c. · Art. 2426 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In tema di bilancio il codice del 1882 si era chiuso nell'agnosticismo più completo, limitandosi ad una norma astratta, quale è quella secondo cui tale documento deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte. Norma indubbiamente ottima, tanto che il nuovo codice la mantiene (art. 2423), ma che non poteva esaurire la disciplina della materia, riducendosi essa all'affermazione di un principio la cui applicazione era lasciata al buon volere degli amministratori. Si è ritenuto pertanto necessario di sviluppare in modo adeguato i due concetti che costituiscono il presupposto di tale norma, indicando tassativamente, per quanto attiene alla chiarezza del bilancio, quale debba essere il contenuto di questo e stabilendo poi, per quanto attiene al requisito della precisione, quali criteri debbano seguirsi nella valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo. Le soluzioni adottate sia per l'uno sia per l'altro punto trovano rispondenza nelle più recenti e progredite legislazioni straniere e sono sopratutto sembrate le più efficaci tra quelle emerse dalle ampie discussioni a cui hanno dato luogo in argomento i vari progetti di riforma. Le minute disposizioni dedicate al bilancio potranno apparire singolarmente rigorose - come del resto tutte le disposizioni che sono intese a creare un nuovo costume - ma esse sono in sostanza norme di buona amministrazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 989

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2423 · fonte del testo

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