Art. 2383 c.c. — Nomina e revoca degli amministratori

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[1]La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.

[2]Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

[3]Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

[4]Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali tra essi e' attribuita la rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

[5]Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita' di cui al quarto comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 14 dicembre 2021

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La materia riguardante la nomina e la sostituzione degli amministratori è stata disciplinata con maggiore esattezza e semplicità di quanto non lo fosse nel codice di commercio. Precisato che le cause di ineleggibilità funzionano anche come cause di decadenza (art. 2382), si è abbandonato il sistema della periodica decadenza parziale per sorteggio dei componenti il consiglio, stabilendo invece che questi non possono essere eletti per un periodo superiore al triennio e affermando contemporaneamente la revocabilità degli amministratori, salvo il diritto di essi al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa (art. 2383).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 978

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004. 64 parole tolte, 40 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Nomina e revoca degli amministratori

La nomina degli amministratori spetta all'assembleatolto: ;aggiunto: , fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli tolto: 2458 e 2459 aggiunto: 2351, 2449 e 2450.

tolto: La nomina degli amministratori non puo' essere fattaaggiunto: Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre tolto: anni aggiunto: esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione tolto: dell'atto costitutivo aggiunto: dello statuto, e sono revocabili tolto: dalla assemblea aggiunto: dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati tolto: nello atto aggiunto: nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

… il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanzatolto: . PERIODO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.

tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.

tolto: La pubblicita' prevista dal comma precedente deve indicare se gli amministratori cuiaggiunto: , nonche' a quali tra essi e' attribuita la rappresentanza della societa' tolto: hanno il potere di agire da soli o se debbono agireaggiunto: , precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita' di cui al quartotolto: ... comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2383 · fonte del testo

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