Art. 2383 c.c. — Nomina e revoca degli amministratori

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[1]La nomina degli amministratori spetta all'assemblea; fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459.

[2]La nomina degli amministratori non puo' essere fatta per un periodo superiore a tre anni.

[3]Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dalla assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nello atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

[4]Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. Nello stesso termine gli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' devono depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.

[5]Dell'avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.

[6]La pubblicita' prevista dai due commi precedenti deve indicare se gli amministratori cui e' attribuita la rappresentanza della societa' hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente.

[7]Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita' di cui al quarto e quinto comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1970 al 9 dicembre 2000

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La materia riguardante la nomina e la sostituzione degli amministratori è stata disciplinata con maggiore esattezza e semplicità di quanto non lo fosse nel codice di commercio. Precisato che le cause di ineleggibilità funzionano anche come cause di decadenza (art. 2382), si è abbandonato il sistema della periodica decadenza parziale per sorteggio dei componenti il consiglio, stabilendo invece che questi non possono essere eletti per un periodo superiore al triennio e affermando contemporaneamente la revocabilità degli amministratori, salvo il diritto di essi al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa (art. 2383).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 978

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 25 febbraio 1970. 11 parole tolte, 133 parole aggiunte in 6 capoversi.

La nomina degli amministratori spetta all'assembleatolto: ,aggiunto: ; fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili tolto: dall'assemblea aggiunto: dalla assemblea in qualunque tempo, anche se nominati tolto: nell'atto aggiunto: nello atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono tolto: chiedere aggiunto: chiederne l'iscrizione nel registro delle impresetolto: , indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il tolto: nome del padre aggiunto: luogo e la data di nascita, il domiciliotolto: , la cittadinanza e la razza aggiunto: e la cittadinanza. Nello stesso termine gli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' devono depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.

aggiunto: Dell'avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.

aggiunto: La pubblicita' prevista dai due commi precedenti deve indicare se gli amministratori cui e' attribuita la rappresentanza della societa' hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente.

aggiunto: Le cause di nullita' o di annullabilita' della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicita' di cui al quarto e quinto comma, salvo che la societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2383 · fonte del testo

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