Art. 2383 c.c. — Nomina e revoca degli amministratori

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[1]La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459.

[2]La nomina degli amministratori non puo' essere fatta per un periodo superiore a tre anni.

[3]Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

[4]Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese, indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 25 febbraio 1970

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Approfondimenti

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  • La materia riguardante la nomina e la sostituzione degli amministratori è stata disciplinata con maggiore esattezza e semplicità di quanto non lo fosse nel codice di commercio. Precisato che le cause di ineleggibilità funzionano anche come cause di decadenza (art. 2382), si è abbandonato il sistema della periodica decadenza parziale per sorteggio dei componenti il consiglio, stabilendo invece che questi non possono essere eletti per un periodo superiore al triennio e affermando contemporaneamente la revocabilità degli amministratori, salvo il diritto di essi al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa (art. 2383).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 978

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2383 · fonte del testo

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