Art. 2450 c.c. — Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici

Articolo abrogato dal d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla l. 6 aprile 2007, n. 46.

Abrogato dal 12 aprile 2007

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 77/1968

    Questione infondata
    27 giugno 1968

    Non è fondata la questione, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze 14 luglio 1966 e 13 gennaio 1967 del Presidente del tribunale di Milano, sulla legittimità costituzionale dell'art. 2450, terzo comma, del cod. civ. (nomina dei liquidatori di società con decreto del presidente del tribunale). Parimenti non è fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 2450 in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Poiché il giudizio sullo scioglimento della società si svolge in un secondo tempo dinanzi al giudice competente, il fatto che in precedenza possa essere mancato il contraddittorio non colpisce l'art. 24 Cost.. Non sussiste pericolo derivante dall'immediata esecuzione del decreto di nomina del liquidatore, poiché ad esso è dato porre rimedio. Infatti chi contesta in sede contenziosa l'avvenuto scioglimento della società può chiedere "i provvedimenti d'urgenza.... più idonei ad assicurare gli effetti della decisione di merito" posto che, nel caso ipotizzato, vi sia minaccia di "un pregiudizio imminente e irreparabile" (art. 700 c.p.c.). È da escludere che il decreto presidenziale non offra garanzie perché viene preso in assenza della società e all'insaputa dei soci, sussistendo sempre il contraddittorio. Ne' può dirsi che la segretezza del procedimento non assicuri alla società ed ai soci la conoscenza di quanto vi "si sta preparando" e la possibilità di difesa tempestiva nelle vie ordinarie. Infatti non si emana il decreto di nomina senza aver informato almeno il rappresentante legale della società. Diversamente dal provvedimento previsto dall'art. 274, secondo comma, del c.c. (sent. n. 70 del 1965) il decreto di nomina non preclude ne' compromette l'esercizio dell'azione in sede contenziosa.

    Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 2450 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per quanto riguarda la nomina dei liquidatori si dispone che essa spetta all'assemblea, la quale deve deliberare con la maggioranza richiesta per le deliberazioni che sono di competenza dell'assemblea straordinaria. Se questa maggioranza non si raggiunge, la nomina è fatta con decreto del presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci (art. 2450). I poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono, infine, regolati con le norme già illustrate parlando della società semplice alle quali si fa espresso rinvio (art. 2452), mentre, per quanto attiene alla pubblicità della loro nomina ed alla rappresentanza della società in liquidazione, si dichiarano applicabili le corrispondenti disposizioni dettate per la società in nome collettivo. La disciplina del bilancio finale di liquidazione e della sua approvazione è poi stata notevolmente semplificata (articoli 2453 e 2454). Da ultimo si è ritenuto indispensabile regolare la cancellazione della società dal registro delle imprese, traendo dalla pubblicità, che in tal modo viene data alla chiusura della liquidazione, la conseguenza che, dopo di essa, i creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti soltanto nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di essi (art. 2456). Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici e delle società d'interesse nazionale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 997

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 12 aprile 2007. 69 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o piu' amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.

tolto: Qualora uno o piu' sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve essere scelto tra essi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2450 · fonte del testo

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